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LIBRO SESTO — 1808. 45

corti speciali e prevostali, commissioni militari. La falsa ed iniqua dottrina che il criminal processo è l’agone dove combattono la legge e l’accusato, ha prodotto e produce danni gravissimi alla società; perciocchè di quella immagine sono effetti necessarii togliere nell’ira armi al nemico, aggiungerne alla propria parte, e ne’ misfatti più odiosi alla società ed al governo scemar difese agli accusati, accrescere agli accusatori mezzi di offesa. Questa è l’origine de’ tribunali di eccezione. Ma se il processo fosse creduto, qual è, il sillogismo per discoprire il delitto, non cercherebbonsi modi varii, lunghi o brevi di argomentare; chè siccome in prova di certezza un sol ragionamento è il più giusto, tal nella scienza criminale un solo è il vero fra tutti i possibili procedimenti. Numerati gli errori del nostro codice con animo più allegro ne discorro i pregi.

Principal pregio il pubblico dibattimento, mezzo di giustizia più giovevole del giurato, che è mezzo di civiltà, avvegnachè più della civiltà la giustizia è il bisogno de’ popoli. E pregi gli effetti necessarii di questo atto istesso, la pubblicità dei giudizii, il convincimento morale ne’ giudici, il ritegno alle inique sentenze dal grido pubblico; perciocchè tra Napoletani sospettosi e torbidi, quanto scarsi di animo e di politica virtù, una (non già le mille che i moderni novatori immaginarono) è la guarantigia della civile libertà, la manifestazione di ogni opera del governo.

Ed altro non minore pregio del codice fu quella parte della giustizia che puniva i piccoli falli, ingiurie, batltture leggiere, violenze al pudore; innanzi tollerate perchè il duro governo vicereale, e la feudalità, e la divisione di ceti, avevano abbiettata la plebe. Ma l’amor di eguaglianza fervido a’ giorni nostri, l’abolita feudalità, e re nuovi innalzati al trono di mezzo al popolo, vietavano che quelle soperchiatrici costumanze reggessero. Intendevano ad estirparle le leggi dette correzionali, specie di censura troppo severa ne’ tempi civili, mite e santissima ne’ corrotti.

XLIX. Del procedimento civile, che per brevità unisco alla legge costitutiva de’ magistrati, erano difetti avaro spirito di finanziero guadagno, e troppa mole di atti e corso troppo lungo di tempi giuridici; ed erano pregi la competenza assicurata e sollecita, i mezzi di giustizia locali, la proprietà accertata da un registro pubblico degli atti civili e delle ipoteche, la scala de’ giudizii non interrotta, la indipendenza de’ magistrati, la instituzione di un magistrato supremo detto corte di cassazione, sostenitore e garante delle leggi, frutto delle novelle scienze filosofiche e legislative, documento per sè solo dell’altezza del nostro secolo sopra i passati.

L. Al tempo stesso si ordinarono i tribunali per l’amministrazione, e furono, un consiglio d’intendenza per ogni provincia,