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44 LIBRO SESTO — 1808.

simi di ricchi padri. Era serbato l’uso per parecchi casi di governo di lasciare in custodia della polizia l’uomo assoluto da’ magistrati, necessità o miseria di tempi, subietto di passaggera ordinanza non di codice. Si abusava la pena della berlina, forse giusta dove è comune fra cittadini il senso di vergogna, ingiustissima tra noi dove la vergogna è nulla per guasti costumi, 0 troppa per natura come provano due fatti che narrerò.

Per ladronecci fu condannato alla berlina ed a’ ferri un uomo della più bassa plebe, di persona sconcia oltre ogni credere e goffa, e per quella bruttezza molti del popolo bellandolo alla berlina lo motteggiavano, ed egli sfrontatissimo e pronto rispondeva a’ motteggi, confondeva i beffatori, ridea con essi, convertiva in giuoco e scena il supplizio.

E al tempo stesso, in altra parte del regno, avveniva caso contrario e miserevole. Una donzella di onorata famiglia e di padre rigidissimo, presa di amore per ardito giovane e incintasi, vergognosa più che onesta procurò di abortire; ma da vigorosa salute impedito l’effetto, chiusa in casa per nove mesi, tristamente visse, ajutata dalle cure pietose di una zia. Sgravatasi (madre infelice e snatorata) tollerò che il figliuolo fosse esposto in una notte d’inverno su la via dove miseramente morì; sì che avutasi del delitto contezza e pruova, fu condannata a lunga prigionia ed al supplicio, secondo il codice, della berlina. Nel giorno fatale, la infelice con infame corteggio per le strade più popolose della sua patria, preceduta dal banditore che divolgava il misfatto, giunta al luogo dello spettacolo fu trattenuta dal carnefice che le impose al capo il cartello indicativo del nome, con l’aggiunto «uccise il figlio.» Ed allora furono viste tremar tutte le dilicate membra, e ad un tratto arrestarsi, così che lo spietato assistente credendola ributtante al castigo, la minacciò e la spingeva; ma quella cadde bocconi alla scala del palco, perchè soffocata dalla vergogna era morta. Non dirò chi ella fosse acciò del tanto desiderato mistero goda almeno il suo nome.

XLVIII. Il codice di procedimento criminale, non legato come il penale alle condizioni di luogo e di tempo, ma tenendo principio dall’umano giudizio e dalla ragione, è immutabile, eterno. Si vorrebbero codici penali quanti sono i popoli e le età, ma un sol codice di procedimento (purchè ragionevole) basterebbe per sempre a tutte le genti. Non fu dunque per noi errore o pericolo il prenderlo di altra nazione, ima sventuratamente era imperfetto. Bonaparte, primo console, tollerò in Francia la instituzione de’ giurati, imperatore, ne vietò a noi l’esercizio, e Giuseppe per necessaria obbedienza non ne fece motto nel nuovo codice.

Altro difetto era ne’ magistrati di eccezione, tribunali di polizia,