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LIBRO SESTO — 1808. 43

erano le civili, le penali, di commercio e di procedimento criminale e civile. Il codice civile raccogliendo le dottrine legislative della sapienza antica, greca e romana, e della moderna europea, dividevasi nelle due parti cui si annodano le sociali relazioni, persone e cose; di ogni parte un principio vero ed eterno reggeva tutte le leggi di quel titolo ad esempio della natura, che da cause semplici e sole deriva innumerevoli effetti. Del titolo delle persone era principio il matrimonio, patto civile in alcuni codici e perciò variabile come ogni altra civile transazione, sacramento in altri ed immutabile come cosa di Dio; ma nel codice Napoleone era vincolo naturale, insito all’umana specie, non fortuito, non fugace, ma pensato da conjugi e durevole. Era principio in quanto alle cose la eguaglianza fra le persone nella quale risiede la giustizia più stretto o necessaria, non potendo essere ingiuste le leggi civili che agguagliano veramente i debiti e le ragioni de’ cittadini.

XLVI. Delle due parti del codice di commercio, la esterna mancava, la interna fu diligentemente ordinata, le frodi antivedute o punite, le perdite provenienti da avversa fortuna soccorse. Sembrerebbero eccedenti le regole o legami imposti ai commercianti, ma il lungo uso degl’inganni, la rilassatezza delle antiche ordinanze, l’avarizia crescente, la corruttela de’ tempi esigevano quel rigore. Speriamo giorno in cui sieno soperchie quelle catene, che ora per vergogna del secolo appena bastano. Concetto sapientissimo del codice fu la instituzione de’ tribunali di commercio, giudici i commercianti, eletti da commercianti, e mutabili a tempo; giury di commercio. La parte esterna del codice, la internazionale, trasandata per furor di guerra e di sdegno con la Inghilterra, speravasi nella pace.

XLVII. Il codice penale, comunque fosse in Francia, non era per noi adatto e giusto; perocchè comportabile e forse lodevole ad un popolo è prender leggi civili di altro popolo, essendo oramai comuni in Europa i sociali artifiziati interessi. Ma le cagioni delle leggi penali trovandosi nella natura fisica e morale delle società, ed essendo vario il sentire, vario il soffrire delle varie genti, non è uguale a tutti gli uomini la colpa ne’ misfatti, la pazienza al dolore; perciò i castighi adatti per gli uni sono per altri o soperchi o leggeri. E difatti erano per noi difettive le scale de’ delitti e delle pene, aspri soperchiamente i supplizii, prodigato quello di morte, tali dovendo essere nella Francia gli effetti del troppo rivolgersi per venti anni e del morir troppo; così come conservata per alcuni misfatti la confiscazione, si puniva de’ delitti degli avi la innocente ignota posterità, ingiustizia pur derivata dalle abitudini della rivoluzione, ossia dall’avarizia e cupidigia di lei, e dall’aver visto a migliaja patrimonii spogliati, opulenze disfatte, e figliuoli poveris-