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LIBRO OTTAVO — 1819. 213

onesti costumi e disperazione. Altra riforma si sperava nell’accrescimento della paterna potestà, che distrutta dalle prime licenze della libertà francese, poco risorta nell’impero e tra noi, oggi, peccando di contrario eccesso, fu troppa. Doveva migliorare il sistema ipotecario; restò qual era. Fu permesso nelle civili contrattazioni il volontario imprigionamento, tenendo a vile la personale libertà. Quel codice fu peggiorato, ma ciò che avanza del sapientissimo libro quasi basta alla felicità sociale.

II codice penale serbò alcuni errori dell’antico, cioè la inesatta scala de’ delitti, la soperchia severità delle pene, il tropo uso del supplicio di morte; ed introdusse tre novelli errori, 1° Creò delitti di lesa maestà divina, e gli punì aspramente; quasi giungesse a Dio l’umana bestemmia, e l’offendesse: chi oltraggia Iddio è preso di demenza, e gli è pena condegna andare tra forsennati. 2° Distinse in quattro gradi la pena di morte, segnandoli per le vesti. Era indizio di barbarie l’antica crudeltà sul condannato prima di ridurlo a morte, ma coll’accrescere il martirio diveniva grado di pena: oggi è ridevole far diverso il dolore del morire, o il terrore dell’esempio per veste gialla o nera, a piedi nudi o calzati. Le quali diversità, insensibili al suppliziato, nuove alle opinioni, non sono istromenti di legge, 3° Tolse o scemò a’ giudici piccolo arbitrio che avevano, fra certi limiti, della pena; perciocchè il patire, prendendo misura dalle sensazioni, diversamente affligge; e quindi la facoltà di variare in poca parte la durata, adequa le differenze di età, stato, sesso, capacità di sentire. Ma d’altra parte le affatto abolite confiscazioni tanto sopravanzano agli esposti errori che rendono il codice delle pene di gran lunga migliore dell’antico.

Non dirò altrettanto, e ne ho dolore, del procedimento criminale: fu peggiorato. L’antica speranza de’ giurì pur questa volta restò delusa; la facoltà d’imprigionare per mandato di accompagnamento, confermata; il giudizio di accusa confidato a cinque o tre giudici, da sei o quattro ch’erano prima; il benefizio della parità, rivocato, i giudici dell’accusa, che già non lo erano del processo, lo furono per il novello codice; erano dunque giudici prevenuti contro l’accusato, pericolo alla giustizia ed intoppo alla ingenuità del dibattimento; i casi portanti a cassazione furono ristretti, la condizione dell’incolpato, già trista, si fece tristissima. Il governo volle abbassare l’autorità del magistrato supremo, saldo sostegno di libertà, perchè delle leggi.

Il codice militare detto statuto comprendeva molti pregi, molti errori delle antiche instituzioni. Erano due i falli più gravi; non separare lo stato di guerra da quello di pace, ed allargare la giurisdizione de’ tribunali militari. Poichè variano i doveri del soldato secondo è in pace o in guerra, le infrazioni a’ que doveri costitui-