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LIBRO OTTAVO — 1818. 205

del bene dello stato, facendosi colpa delle antiche dispute col papa, voleva calmare la coscienza col concordato. Alcuni dei ministri si opponevano, veramente a boria di bello spirito più che per salda persuasione, o perchè se quanto nuoce ed ingiuria governare lo stato nella dipendenza papale. Frattanto il re, col passare de’ giorni più vicini alla morte, impaziente ed assoluto comandò di accordarsi con Roma, e scelse a negoziatore il cavalier Medici, l’oppositore al concordato più forte ma segreto; e se in lui prevalesse il passato giudizio o la presente ambizione, lo dirà l’opera del concordato.

Convennero in Terracina col cardinal Consalvi, e fermarono il trattato, del quale sono queste le parti degne di memoria:

1°. Riordinamento delle diocesi; erano i vescovi centotrentadue, poi ridotti per vacanze non provviste a quarantatrè; oggi saliti a centonove.

2°. Riconoscimento delle vendite de’ beni ecclesiastici, seguite ne’ regni di Ferdinando, Giuseppe e Gioacchino. I beni non ancora venduti, restituirsi.

3°. Ristabilimento de conventi nel maggior numero che si possa, avuto riguardo alla quantità de’ beni restituiti, ed alle assegnazioni possibili alla finanza.

4°. Diritto di nuovi acquisti alla chiesa.

5°. Divieto al presente re, ed a’ re successori di mai disporre de’ possessi ecclesiastici; oggi viepiù dichiarati e riconosciuti sacri, inviolabili.

6°. Annuo pagamento a Roma di ducati dodicimila sopra le rendite de’ vescovadi napoletani.

7°. Ristabilimento del foro ecclesiastico per le discipline de’ chierici, e delle cause (benchè fra i laici) che chiamò ecclesiastiche il Tridentino concilio.

8°. Facoltà di censura ne’ vescovi contro qualunque trasgredisse le leggi ecclesiastiche, ed i sacri canoni.

9°. Libero a’ vescovi comunicare co’ popoli; libero corrispondere col papa; concesso ad ognuno ricorrere alla corte romana; i divieti del liceat scribere rivocati.

10°. Facoltà ne’ vescovi d’impedire la stampa o la pubblicazione de libri giudicati contrarii alle sacre dottrine.

11°. Dato al re proporre i vescovi; riserbato al pontefice il diritto di scrutinio e consecrazione.

12°. prescritto il giuramento de’ vescovi; ed era: «Io giuro e prometto sopra i santi evangeli obbedienza e fedeltà alla real maestà. Parimenti prometto che io non avrò alcuna comunicazione nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro o fuori del regno alcuna sospetta unione che noccia alla pubblica tran-