Pagina:Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825 I.pdf/134

124 LIBRO SECONDO — 1788.

popolo di duecentoquattordici. Date le regole alle arti ed all’amministrazione della nascente società, egli scrisse la legislazione, della quale toccherò brevemente le migliori parti, giacchè quella fu vera gloria del re, documento del secolo e impulso non leggiero alle opinioni civili. Or dunque, l’anno 1789, un editto regio così diceva:

«Nella magnifica abitazione di Caserta, cominciata dal mio auusto padre, proseguita da me, io non trovava il silenzio e la solitudine atta alla meditazione ed al riposo dello spirito; ma un’altrà città in mezzo alle campagne, con le stesse idee di lusso e di magnificenza della capitale: così che cercando luogo più appartito che fosse quasi un romitorio, trovai adatto il colle di San Leucio. Di qua le origini della colonia.»

E dopo di aver palesato l’intendimento e narrato le cose fatte, diede sue leggi e discorse i doveri di quel popolo verso Dio, verso lo stato, nella colonia, nella famiglia. Sono da nolare gli ordinamenti che seguono:

«Il solo merito distingue tra loro i coloni di San Leucio; perfetta uguaglianza nel vestire; assoluto divieto del lusso.

«I matrimonii saranno celebrati in una festa religiosa e civile. La scelta sarà libera de’ giovani; nè potranno contraddirla i genitori degli sposi. Ed essendo spirito ed anima della società di San Leucio l’uguaglianza tra i coloni, sono abolite le doti, io, il re, darò la casa con gli arredi dell’arte e gli ajuti necessarii alla nuova famiglia.

«Voglio e comando che tra voi non sieno testamenti, nè veruna di quelle conseguenze legali che da essi provengono. La sola giustizia naturale guidi le vostre correlazioni: i figli maschi e femmine succedono per parti eguali a’ genitori; i genitori a’ figli; poscia i collaterali nei solo primo grado; ed in mancanza, la moglie nell’usofrutto, se mancheranno gli eredi (e sono eredi solamente i sopraddetti) andranno i beni del defunto al monte ed alla cassa degli orfani.

«Le esequie, semplici, devote, senz’alcuna distinzione, saran fatte dal parroco a spese della casa. È vietato il bruno: per i soli genitori o sposi, e non più lungamente di due mesi, potrà portarsi al braccio segno di lutto.

«È prescritta la inoculazione del vajuolo che i magistrati del popolo faranno eseguire senza che vi s’interponga autorità o tenerezza de’ genitori.

«Tutti i fanciulli, tutte le fanciulle impareranno alle scuole normali il leggere, lo scrivere, L’abbaco, i doveri; e in altre scuole, e arti. I magistrati del popolo risponderanno a noi dell’adempimento.