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Giuseppe Mori di Montalto, pubblico notaio della Curia Romana, e ch’io trascrivo estesamente ed esattamente, anche perch’esse costituiscono la base del diritto di proprietà e d’amministrazione del Collegio, variamente contestato in diversi tempi.

«In tutti gli altri miei beni et effetti immobili e moventi... instituisco e colla propria bocca nomino et esprimo, lascio e voglio miei eredi universali la detta mia patria città e comunità di Prato, et insieme unitamente, comunemente et indivisibilmente et in solidum la detta Compagnia di Gesù, religione dei Gesuiti con l’infrascritte condizioni, sostituzioni, obblighi e pesi et non alias aliter nec alio modo...

«Le condizioni, sostituzioni, obblighi e pesi con li quali lascio miei eredi li sopranominati sono;

«Primo, che le dette Patria mia di Prato, e religione dei Padri Gesuiti devino inventariare tutta la detta mia eredità et impiegarla in fondare et erigere, constituire e mantenere in detta mia Patria un Collegio di Padri di detta religione della quantità e qualità che parrà al Padre Generale d’essa, o a chi la sua Paternità riverendissima ordinarà, et insieme in detto Collegio erigere, costituire e mantenere un Seminario unito ad esso sette giovani studenti pratesi...

«Secondo, che li detti giovani pratesi studenti non possino essere mandati a partito... se prima non averanno esibito... supplica... con una fede o attestazione... d’essere pratesi originarii e d’haver l’età