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lità, per le quali intendevasi rigenerata. Non fu fatta distinzione fra lo schiavo e l’animale domestico, onde l’aver percossa una giumenta pregnante, o una schiava incinta, assoggettava il colpevole alla medesima ammenda, che poi era doppia per chi strappava la coda ad un cavallo. Gli uomini liberi si dividevano in baroni, uomini di mediocre condizione, ed affrancati (aldiones). Si suddivisero questi in fulfreal, uomini che solamente potevano disporre della propria persona, e amond, i quali avevano in oltre facoltà di possedere e usare a lor grado delle cose possedute.

Grandi vantaggi concedè la legge ai figli nati di nozze legittime, e fra persone d’egual condizione contratte (fulbornet, proporzionate): se unico ciò non di meno era il figlio legittimo, i naturali avevano diritto ad un terzo della paterna eredità: nella classe degli schiavi venivano distinti i domestici (ministeriales), ai quali certa educazione fu data, i fattori di campagna (massarii), i lavoratori (rusticani). Uffizio degli ultimi era la coltivazione dei terreni e la cura delle mandre. I buoi, le pecore, le capre, i majali ebbero custodi separati per ciascuna specie, de’ quali custodi altri furono maestri,