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CAPO XX. 53

a ritentare quel sentiero, ne furono impediti dagli emuli, mai sempre attenti a celare altrui le vie de’ traffici oltremarini che gli si erano aperte1. Vero è che il gius convenzionale tra Etruschi e Cartaginesi2 dovea determinare i diritti respettivi delle loro navigazioni, limitarle, e assicurarle: poichè ciascuno imperava solo ne’ suoi mari. E se con tal dritto i Cartaginesi vietarono la navigazione fuori dello stretto di Gadira agli Etruschi, si rende pure ragione perchè dessi stessi, padroni assoluti del Tirreno, v’esercitassero anche la guerra piratica contro chiunque non avesse seco loro patti e convenzioni legittime.

Erano di fatto gli Etruschi non solo padroni del lido tirreno con più città potenti, ma signori altresì delle spiagge di Campania ne’ primi secoli di Roma3. Per la qual cosa postisi a far l’assedio di Cuma vi sostennero quella ostinatissima infelice pugna navale, che grandemente abbassò il loro imperio marittimo4. La memoria di sì tanto vituperio vive eterna per i versi di Pindaro5; ma, non per questo eglino s’astennero dall’usare la prepotenza tolta innanzi dai loro antichi nelle acque del Mediterraneo occidentale. Nè

    tinente. V. Gosselin. Rech. sur la géogr. systèm. des anc. T. i. p. 145.

  1. Diodor. v. 19. 20.
  2. Aristot. de Rep. iii, 6.
  3. Vedi Tom. i. p. 118.
  4. Diodor. xi. 51. et Συναγωγὴ ἱστορίων ad Ol. lxxvi. 3. di R. 279.
  5. Pyth. od. i. 139. et Schol. ad h. l.