mare il diritto della forza con regolalo dominio. Mediante un sistema fermo di leggi agrarie1, corroborato e fortificato da religione, la qual metteva così il paese, come i campi de’ privati, sotto la protezione degli Dei2, si vede manifesto che gli ordinatori del popolo si posero principalmente in cura di assicurare l’utile proprietà dei terreni a tutti gl’individui liberi, membri del comune. E quanto efficacemente si ritrovasse l’agricoltura congiunta con la prima salutare istituzione dell’Etruria, si dimostra pure col mito di Tagete, maestro sovrano d’ogni civile e religiosa disciplina, uscito fuor d’un solco, quasi come figlio della coltivazione, mentrechè stavasi arando nei campi di Tarquinia3. Allegoria d’alto intendimento vie più ampliata, o piuttosto esposta sotto i sensi medesimi del popolo, col simbolico rito etrusco di segnare il circuito e il pomerio d’una città nuova coll’aratro4: ciò che insegnava a tutti qual sana idea d’ordine politico e di conservazione applicasse il legislatore all’agricoltura madre di giustizia. Tal è l’ordinario corso delle nazioni fattesi civili. Soprattutto se consideriamo quanto natura, per l’opportunità de’ luoghi,
- ↑ Terra culturæ causa attributa olim particulatim hominibus, ut in Etruria Tuscis. Varro ap. Philarg. ad Georg. ii. 167.
- ↑ Fragm. ex lib. Vegojæ ap. Rei agr. auct. p. 258. Goes.
- ↑ Cicer. de Div. ii. 23. 38. Uno de’ libri sacri (scriptum vocibus Tagæ) portava per titolo: Terræ ruris Etruriæ. Serv. i. 2.
- ↑ Caeminius, de Italia, ex Tageticis libris ap. Macrob. Sat. v. 19.