Pagina:Statuto fondamentale del regno.pdf/9


9

13. Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i Magistrati d’Appello dopo cinque anni di funzioni;

14. Gli ufficiali generali di terra e di mare.

Tuttavia i maggiori generali ed i contr’ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16. I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17. Gli intendenti generali, dopo sette anni d’esercizio;

18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19. I membri ordinari del Consiglio superiore d’istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20. Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la patria;

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d’imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34.

I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente.

Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35.

Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con Decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo Politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità.