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contemplati dall’art. 6 della presente legge, saranno, a diligenza del Guardasigilli, consegnati agli Archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9. Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1854.



VITTORIO EMANUELE


U. Rattazzi.