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Esse saranno senz’altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all’uso dei comuni in cui parlasi tale lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente, col visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5. La Stamperia Reale consegnerà un esemplare di ogni foglio della raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione di una legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione, per l’effetto contemplato dall’articolo precedente, prenderà data dal giorno in cui il giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, colla indicazione del numero progressivo della raccolta nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. I Decreti Reali che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei Decreti Reali