Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/97

DE 5 SINDICI. 89 Che fi debba {caricare la Biada condotta alla Città di Trento sù la Piazza. Gap. 42. F «J oltre ordiniamo, che tutta la Biada, la quale dal di fuori fi conduce nella Città a vendere, fi fcarichi sii la Piazza, ò in altri luoghi da deputarli dalla Comunità, e non altrove fotto pena di carentani quattro, da applicarli alla Comunità medelima per cadami Staro, e della perdita della Biada tutte le volte li contrafarà. Et alcuno non ardirà ricevere in Cafa fua nella Città, ò fuori del Diftretto detta Biada, ne comprarla per fe, overo a nome d’altri fotto la predetta pena. Che non fi podi comprare Biada oltre quattro Stari al giorno. Cap. 43. | N oltre ordiniamo, che alcuno Cittadino, ò Forafiiero non debba comprare, ò far comprare sii la Piazza oltre Stari quattro Biada al giorno fotto pena di carentani 8. d’applicarli alla Comunità, e della perdita della Biada per cadami Staro cadauna volta fenza licenza delli Confoli, e Proveditori della Città. Che li Molinari non comprino Biada, nè vadino alli Sacchi. Cap. 44. I N oltre ordiniamo, ch’alcun Molinaro non vadi, ne savvicini alli Sacchi, ò altrui ordigni della Biada, ne comprare, ò far comprare per mezzo d’altri, fotto pena di carentani 8., e della perdita d’elfa Biada per cadami Staro d’applicarlx alla Comunità, toties quoties, fi contrafarà. Che li Molinari non debbino cavalcare lòpra la Farina. Cap. 45. I N oltre ordiniamo che alcun Molinaro non ardifca cavalcare foprala Biada, over Farina fotto pena di carentani otto, totks quoties, d’applicar11 per metà alla Comunità, e per metà all’acciifatore. Che li Molinari non debbino pigliare oltre la lolita Moltura. Cap. 46. IN oltre ordiniamo, che li Molinari non debbino prendere della biada oltre quanto dalli Statuti è definito, cioè delli fedeci uno, e qualunque contrafarà per cadauna volta fi condanni in carentani vintiquattro d’applicarfi alla Comunità, e cadauno fii accufatore, & abbi la parte d’effa pena; e fe non potrà pagare fi ponerà alla berlina, & ivi ftj ad arbitrio delli Sindici, e fi creda al giuramento del Dannificato, fe farà di buona fama: & anco fi crederà al Dannificato, come fopra, fe dirà, che gli fia mancato Farina, & il Molinaro lo doverà rifarcire d’effa Farina, e fe farà ritrovato in delito la terza volta, fi doverà frullarlo, e privarlo dell’Arte di Molinaro. Che li Molinari fiino obbligati Macinare à chiunque..... li ricercherà. Cap. 47. A npt-fn? °r "km 0 ’ che cadaun Molinaro, effondo ricercato da qualche • 5 •, u, obbligato macinare a cadauna perfona lo ricercarà fra tré T 1 °P° * a pcerca, ancorché foffo fidamente mezzo Staro di biada da 7> tt0 P ena di «rentani quaranta, la metà della quale pe£i-eda P f ^mlih 1 a p omun, lta > e 1 altra metà àll’accufatore, toties quoties, e fi v a. a, quello, che vuol dare a macinare col giuramento. K 5 Che