Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/96

88 LIBRO SECONDO Che niuno debba fare il Mezano, ò fii Senfaro.’ Gap. 3 6.

I N oltre ordiniamo, che ninno fia, ne devi eflèr Senfaro a vender Pefce, ne a comprarne fotto pena di carentani otto da applicati! alla Comunità per cadauno, e cadauna volta, che vera contrafatto.

Che non fi debbi Salare il Pefce frefco portato à vendere, e che fi debba troncare la coda. Cap. 37.

I N oltre ordiniamo, che li Pefci frefchi, dopo che faranno portati a vendere nella Città, non debbino fidarli, e fubitamente dal medefimo Pefcatore gli fia troncata la coda, fe il Pefce vaierà oltre dodici dinari, avanti che fia portato fuori della Pefcaria; e chi contrafarà, paghi per cadauna volta alla Comunità foldi feflanta di denaro, e perda li Pefci.* e cadauno fia accufatore, e fi creda come fopra, & abbi la parte come fopra.

Che li Pefci frefchi portati à vendere fi debbino cavare fuori delle cefie. Cap. 38.

I N oltre ordiniamo, che li Pefci frefchi dopo, che faranno condotti sù la Piazza, fubbito, che fi venderanno, venghino eftratti fuori delle certe, ò fiino vafi, nelli quali fono flati condotti, e porti fopr il banco, ove fi vendono; e chi contrafarà, tenendoli nelli detti Certi, ò Vafi,. che perda li medefimi Pelei Che non fi debbino portare fuori della Città di Trento li Pelei. Cap. 39.

I N oltre ordiniamo, che niuno debbi portare li Pefci fuori della Città alle parti fuperiori, con Cavalli, Carri, ò in altro modo, fenza licenza delli Sindici, fotto pena di perdere li Pefci, e non pagando le folite mude, che fi pagano, tanto in Città, che fuori, fotto la pena medefima; e fi creda come fopra j e l’Inventore abbi la metà della pena: e di più che li Sindici incorrino la pena di Lire cinque d’applicarfi alla Comunità tutte le volte, che daranno licenza di condurre Pefci fuori della Città, fenza prima aver provifto la medefima Città; e fi creda come fopra.

Che li Pelei condotti alla Città, fi debbino difearicare alla Piazza alla Pelearia. Cap. 40.

I N oltre ordiniamo, che tutti li Pefci, che fi conducono alla Città, debbino fcaricarfi alla Piazza fopra la Pietra della Pefcaria, & ivi fermarli fin all’ora di terza, e chi contrafarà, paghi carentani fedeci alla Comunità, e perdi li Pelei; e ciò s’intendi anco delli Pefci, quali fi conducono a vendere alle parti fuperiori con licenza delli Sindici, fin che farà loro concerta licenza di condurli, quale non altrimenti debba concederli, che come nel prolfimo Statuto fopra s’è detto % Che alcuno non vadi alli Laghi à comprare Pefce.

Cap. 41.

I N oltre ordiniamo, ch’alcuna perfona non vadi alli Laghi, ne ad altri luoghi a comprare Pefci per rivenderli, eccettuando, che al Lagho di Riva di Trento: ne anco nella Città di Trento polli comprare Pefce per rivenderlo, ne fare Società, ò altro contratto con alcun Pefcatore, ò altro Venditore di Pefci: e chi contrafarà paghi carentani fedeci alla Comunità, e perda li Pefci, e fi creda come fopra 3 e l’inventore abbi la parte, come fopra.