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DE' SINDICI 87

Che li Beccari dopo, che averanno incominciato à vendere Carni d’una Beftia debbino tenere il reftante d’effa Carne lui Zocho della Beccaria, overo al Raftello.

Cap. 31. IN oltre ordiniamo, che li Beccari, e qualunque altri venditori della Carne, dopo ch'averanno incominciato à vendere la Carne d’un Vitel- lo, d’un Manzo, ò Bue, ò altra Beftia, debbino tenere fopra il Zocho, fopra il quale hanno incominciato à vendere, over fopra il Raftello tutto il refto di dette Carni, che fopravanzano d’effa Beftia. E s’alcuno in al-cuna delle predette cofe contrafarà, caderà nella pena di due Lire di buo- na moneta per cadauno, cadauna volta da applicarfi come fopra. Di quelli, che venderanno il Vino alla minuta con falfe Mifure. Cap. 32. I N oltre ordiniamo, che cadaun venditore di Vino alla minuta nella Città, Territorio, eDiftretto diTrenro, fiaobbligato venderlo a giufta mifura della Comunità di Trento,e non con Bozze, ò altri Vetri, e darlo a buona, e giufta mifura, e chi contrafarà fi caftighi per cadauna volta, in carentani due, e cadaun farà accufatore, & averà la metà di detta pena: e fe farà Officiale giurato fe gli crederà, e fe farà altra perfona di buona fama, fi crederà col giuramento ad un fol Teftimonio. Delli Bettolieri, & altre perfòne, che vendono Vino alla minuta, e tengono Mifure falle. Cap. 33. I N oltre ordiniamo, che s’alcuno Bettoliere, ò Bettoliera, ò altro, che venderà Vino alla minuta, farà ritrovato tenere nella fua Bottega mifura falla per il Vino, fi punifca in Lire cinque di dinaro di Trento da applicarli alla Comunità, tot’ies quotìes: e cadauno farà accufatore, & averà la metà della pena predetta, e fi creda ad un fol Officiale giurato, over ad altra perfona col giuramento, quale fii di buona fama. Delli Bettolieri, che tengono Boccali, ò altre Mifure minori del giufto. Cap. 34 I N oltre ordiniamo, che s’alcun Bettoliere, ò altro Venditore di Vino alla minuta, tenirà nella fua Bettola alcun Boccale, ò Bozza di minor mifura della Comunità, fi condanni in carentani due,prò quolìbet, totìes quotìes, da applicarli alla Comunità: e cadauno farà accufatore, & averà come fopra. Che fi debba portare il Pelce da vendere alla Pefcaria. Cap. 3 5. I N oltre ordiniamo, che tutti li Pefci, e Gambari, quali fi portano a vendere nella Città, fi portino alla Piazza della Comunità al banco, ò fia Pietra folita avanti il Palazzo a vendere, eccetuando li Cavedoni, e Pefci minuti: e chi contrafarà, paghi alla Comunità carentani 8., e perda li Pefci, e cadaun fii accufatore, e fi creda come fopra: e ciò anco averà luogo nelli Pefcatori, ò fia Conduttori delli Laghi del Reverendilfimo Signore, quali dopo,’che faranno andati in Cartello,e provifta la Cucina del Reverendilfimo Signore,fiino obbligati fubito portare il reftante delli Pefci a venderli,come fopra,fotto le medefime pene, non ottante qualunque confuetudine,ò efenzione. K 2 Che