Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/91

DE’ S I N D I C I. 83 ©retefto e chi contrafarà, paghi per qualunqueBeftia Bovina carentani 40. c per qualunque Beftiaminuta,carentani 8. da applicarfi come fopra,e fi crederà come (opra. * ^ Che li Beccari non pollino fare Società oltre trèperfone per cadauna Beccaria. Gap. 1 v I N oltre ordiniamo, che li Sindici procurino, acciò li Beccari di Trento non ardifcliino fare veruna Società, overo accordi di più di tré perfone per qualunque Banca ò fia Beccaria, e chi contrafarà,paghi per cadauna volta,e cadauna perfona Libre 35. di buona Moneta, la metà della quale pena s’applichi alla Comunità, e nel rimanente, in tutto come fopra nelli proffimi Statuti. H ’ " • Che le Carni non pollino eflèr tenute lecrete da Beccari. Cap. 12. I N oltre ordiniano, che niun Beccaro ardifca portare, ò tenere per alcuna cafa, over in altro luogo fuori del Macello, ò far portare, ò tenere diretta, ò indirettamente, fe non di notte tempo, fotto pena di Libre dieci dinaro di Trento per qualunque volta,da pagarli da cadaun trafgreflore, la metà della quale pena s’applicarà alla Comunità, c l’altra metà all’Acculatore,e fi crederà ad un fol Teftimonio di buona,fama col giuramento, come f0f> Chè li Beccari non debbino levare dalla Carne il Gradò. Cap. 13. I N oltreordiniamo, che niun Beccaro ardifca levare dalla Carne il Graffo in alcuna parte, fotto pena di Libre dieci di denaro di Trento per cadauno, e cadauna volta, da applicarfi, e crederficome fopra. Che li Beccari non debbino dopo f A ve Maria la fera, & avanti PAve Maria la mattina tagliare Carni. Cap. 14. TN oltre ordiniamo, che niun Beccaro ardifca tagliare Carni la fera dopo A il fuono dell’Ave Maria, overo la mattina avanti elfo fuono, lotto pena di Libre dieci dinari di Trento per cadauno, cadauna volta, da applicarli, e crederli come fopra, ad un fol Teftimonio. Che li Porci graffi condotti alla Città, non debbano afportarfì, nè venderli all’ingroflo. Cap. 15» T N oltre ordiniamo, che li Porci graffi condotti per qualunque perfona alA la Città, non pollino elfer per tré giorni condotti fuori della Citta predetta,dopo che vi faranno condotthEt alcuno duranti li medefimi tre giorni non ardifca comprare elfi Porci airingroflò per condurli fuori del Diltretto, lotto pena di perdere li Porci, e carentani ièdeci per qualunque Porco da pagarli, & applicarli, come fopra, epaflàti li detti tré giorni, levato il quinto, o fia la quinta parte,fecondo Fantichiffima confuetudine, il rimanente polii elfer condotto ove più piace, e fi creda ad un fol Teftimonio come lopra. fi l’Officiale,che darà licenza contro il Statuto di condurne, cada nella medelima pena,da applicarli come fopra. Et in tutti li Indetti cali cadauno polli accufare, Scafai fi credi col giuramento, fe farà Uomo di buona fama, ad arbitrio delti Signori Sindici, e fia tenuto fecreto, & abbi la quinta pai te delle pene predette. ^