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82 LIBRO SECONDO un giorno, &u’na notte, come fopra s’è detto, fotto pena di carentani quaranta per cadauna Beftia Bovina, e carentani 8. per cadauna Beftia minuta la metà della quale pena s’applicarà come fopra: Salvo, & eccettuato per quelli della Diocefe di Trento, quali la Primavera fono foliti con le loro Gregi pafcolare fopra li Comuni di Trento, quali pollino con le loro Beftiè pafcolare dalla Purificazione, fino a S. Giorgio, ad arbitrio però delli Confoli, Proveditori, e Cittadini di Trento: Quali però non ardiranno pafcolare nelli divifi per detto tempo, fotto detta pena, e fi creda come lopra, e s’applichi la pena come fopra. Che li Foraftieri debbino amazzare, e vendere al Macello la quinta parte de’Beftiami, che vogliono condurre fuori del Diftretto di Trento. Cap. 8. I N oltre ordiniamo, che qualunque Foraftiero condurà Beftie da Carne da qualunque luogo, e condizione fi fiino eccettuando li Porci non graffi, e fe vorà paflare fuori del Diftretto di Trento,fii obbligato amazzare la quinta parte delle dette Beftie, quali voleflero condurre Vive, e venderle al mazello di Trento, e quello che contrafarà, e non notificarà alli Patroni della Comunità, ò Deputati al Quinto, acciò venghino a ricevere detto Quinto, cadino nella pena, e s’intendino efler condotte fuori del Diftretto fubbito, che faranno condotte oltre la Clftefa di Santa Croce appreffò la Porta,e fuori dèlia Porta dell’Aquila, e di S. Martino, e fuori della Porta del Ponte, overo fodero pofti fopra IeZatte, ò Barche, e paghi per qualunque Beftia Bovina carentani quaranta, e pèr qualunque Beftia mentita carentani 8. la metà della quale pena s’applicarà alla Comunità di Trento, l’altra metà all’Accufatore,e fi creda ad un fol Teftimonio di buona fama, che dica per giuramento di fa pere, ch’alcuno abbi condotto fuori del Diftretto di Trento detta Quinta parte. Che li Terrazanni debbino amazzare, e vendere alla Beccaria la metà delle Beftie da Carne, quali voleftero condurre fuori del Diftretto di Trento. Cap. 9. I N oltre ordiniamo, che qualunque Terrazzano, quale volefle condurre qualche Beftia da carne di qualunque forte fi fii fuori del Diftretto di Trento, fii obbligato amazzare, e vendere alla Beccaria di Trento eccettuati li Porci non ancor graffi; e chi contrafarà, e non notificarà, fi pu* nifca come fopra, e s intendine efler condotte come fopra nel proffimo Statuto, e paghi per cadauna Beftia Bovina carentani quaranta, e per cadauna Beftia minuta carentani 8. la quale pena s’applicarà per metà come nel Statuto fopra porto, efi crederà come nel medefimo Statuto. Che li Beccari debbino condurre alla Beccaria alcuna Beftia per venderla viva* ma iòlamente morta. Cap. io. I N oltre ordiniamo, acciò li Sindici procurino, ch’alcun Beccare di Trento non ardifea vendere alcuna Beftia da Carne di che forte effèr fi vogli, e di qualunque paefe, fe non amazzata alla Beccaria di Trento, nè per sé, nè per mezzo d’altri condurla fuori del Diftretto diXrento fotto qualfivogha p»ete