Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/89

1 f D E’ S I N D I C I. bi fogno nella mede fi ma Città. E eh alcun Sindico, ò Officiale nonpoffi rotto pena di Libre 25. diDinaroda pagarfi per qualunque; contrafarà, qualunque volta, e fiotto pena del valore delle medefime cofe, dar licenza ad alcuno di condurre le predette cofie, ò alcuna delle fuori del detto difìretto, la metà delle quali pene s’applicarà alla Camera Vefcovale, e l’altra metà alla Comunità, & alli accufatori. E fubitoche le predette cofe faranno condotte appretto a qualche guado dell’Adice, overo nella Città> over fuori, fiino, & efier debino applicate come fopra, e cadine, nèlla pena predetta. E cadauno polli accufare, e fi creda àd un fol Teftirnonio di buona fama. E l’ifteflo in tutto s’intenda delli Planconi, piane, e qualunque genere di legnami. Della Legna da Fuoco. Cap. 4. I N oltre ordiniamo, che niun Legno dà Fuogo, qual fi fii tagliato fopra Trento fuori della giurifdizione, polli efler condotto da Trento in giù lòtto la detta pena, e che niun Officiale forto la fudetra pena, polii dare licenza di condurne, e quando fi faranno poliate al guado della Città, debino incontinenti eftèr fcaricate giù dalla Zatta, ò Barca avanti, che palli il Ponte dell’Adice alla Torre Vanga fotto la fudetta pena da applicarfi come nel precedente Statuto. E che niun Officiale fotto la pena contenuta nel medefimo Statuto podi dar licenza, ò fare graziacirca le cofe predette, e fi creda come fopra. Che il Sevo, e Corame, che fi fà in Trento non podi efler portato altrove. Cap. 5. I N oltre ordiniamo, che procurino, accioche veruna pedona di qualunque condizione lì fii prefumi afportare il Sevo, la Longia, Pelli, e Corami, che lì fà, e fanno nella Città di Trento di qualunque condizione ^qualità li fiino, condurre, e far condurre in qualunque modo fuori della medelima Città fotto pena di Libre dieci dinaro di Trento, e della perdita della cofa per qualunque, e cadauna volta, che vera contrafatto, perchè ve n’è bifogno nella medefima Città, & in continente, che le predette cofe faranno portate al guado dell’Adice, overo alla porta della Città, s’intendino elfer portate fuori della Città, e cadino nella pena; e ch’alcun Officiale non polli dar licenza, come lì è detto nel precedente Statuto, quali pene s’applicaranno parimenti come in detto Statuto, e fi creda, come in quelli, e qualunque venderàSevo, ò Candelle a Forefti, che non fanno con la Città le fazioni > incori nelle medefime pene, totìes quoties. Che non fi pofiìno tenere Beftie fopra li Comuni di Trento à pafcolare. Cap. 6. TNoltre ordiniamo, che procurino, acciò ninno, òNazionale, ò Foraftie-. A ro ardifea tenere veruna Beftia di qualunque condizione fi fii, eccettuando li Porci, fopra li comuni di Trento, e nelle pertinenze, oltr’un giorno, & una notte, lalvo fe voleflero vendere le medeme Beftie alla Beccharia di Trento: e falvo che li Cittadini pollino per loro ufo pafcolare. E chi contrafarà, pagarà per ogni Beftia Bovina carentani quaranta, e per cadauna picola carentani 8. La metà della quale pena s’applicarà alla Comunità, e l’altra metà all’Accufatore, e lì credarà come fopra. Che li Foraftieri non pofiìno pafcolare fopra li Comuni di Trento. Cap. 7. T N oltre ordiniamo, che procurino, acciò niun Foraftiero con Beftie di

  • qualunque forte lì fiino ardifea pafcolare fopra li Comuni di Trento, oltre

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