Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/88

8 o libro secondo Belli Quadrupedi daniAcanti nelle Vigne, Arbori 5 e Poderi. Cap. 2. riferì overo salici, otiopan, Il p^mMUL.ucnuiiuo.jjci U. ‘ auunwuuirtuv ftia, overo per il Cuftode, fe dalli Sindici non potrà effer convenutoli Pa trone ’per cadami piede di Vigna, per cadami Salice, ò Proparo guadato di CT iorno, e di notte nel doppio,&anco paghi al Padrone il danno dopiamente^ad eftimo di perfone di fede, e fi creda ad’un lol Teftimonio di buona fama overo anco al Dannificato col ino Giuramento, effóndo però degno di buona fama, overo al Saltato fedirà d’aver veduto le Beftie nelli poderi dannificati Se poi farà ritrovata nelle Biade, Vigne, over Orto, paghi carentani B. per cadauna Beftia grande, e carentani.4. per una Befiia piciola, di giorno e di notte il dopio, oltre il danno al Dannificato, e fi credi come fopra ’Se poi mangiarà, ò darà danno nelli Prati altrui, paghi carentani 4. Der cadauna Beftia grande, è carentani due per qualunque Beftia piciola di siorno e di notte il doppio. Nelli quali Prati fili lecito pascolare folarnente dal primo Ottobre lino alli dodeci inclufimè del mefe d’Aprile eccettuando però li Brodi & altri luoghi, che fanno il terzo fieno, nelli quali non farà lecito nafcolare nè menomai fudetto tempo. La metà delle quali pene s’applicarà alla Comunità, e l’altra metà alfaccufatore: E li Sindici fiino obbligati far ragione alla Comunità, fiotto pena del doppio, e fi creda come fopra. E fe il Patròne della Beftia non potrà effer convenuto dalli Sindici, in tal caia potrà e (Ter punito il Cuftode della Beftia come fopra, &c. & il Danuificato potrà impune,.pigliare, e tenere la Beftia, fin che farà reintegrato delli da vii patiti, e della pena, & il Saltaro, overo Patrone potrà impune amaz„ gilPo-co, la Capra, over 1 ’ Afino ritrovati in danno, e nientedimeno il Paòrore della Beftia eleverà pagare li danni al Dannificato, e la pena alla Comunità non oftante qualunque confuetudine di pafcolare finora ollervata W niia Feda di S Giorgio, alla quale confuetudine per 1) prefente Statuto efe Ifiàmente s’intendi derogato, e fimilmente per l’aveiVire sin rendi vietato, rò n oftante qualunque confuetudine, che alcuno con Beftie grofle, come fonò, a fini Vacche Cavalli, Capre, polli entrare nelli vignali, e poderi altrui dalli dodeci del mefe d’Aprile imlufuve, fin Jl primo cf Ottobre, fiotto le pene predette eccettuando le Pecore, quali poffipafcolaifi nelli Van „li aòL, i a ’Vendemia, e nelli poderi non feminati, e cn il Saltato datta, fh-lveriTa denuda debba avviare il Padrone dannificato. fotte pena della perdita della Tua parte di condanna. Delle Scandole, e Doghe, quali non fi devono condurre fuori dei diffretto di Trento. Cap. 3* fottopofti alla Giurifdizione, e Dominio di Trento, per alcuno d; condizione fi fin, fiotto qualunque pretefto non venghino condotte, fiiori del di ft retto della Città di Trento, fotto pena di Libre dieci di Denaro d Tiento e della perdita della cofa per qualunque, e cadauna volta, psichevene