Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/81

DEL CIVILE. 73 Podetem, Cotto pena di Lire diecio-o quotila, &• qualità ma, e nulladimeno I Inflrtimenti Tertament, e Procedi, & altre Scritture per effi Ccritte non fornicano gh effetti della Legge. r Delli Notarj. Gap. 147. TN oltre Ordiniamo, cheli Atti pubblici fi ferivano dalli Notaci avanti il. Giudice, e non à cafa; potranno però elfi Atti efier’eftefi à cafa perVffi Notaci, fotto le pene premelle. 1 „ In oltre vogliamo che li Notari quali averanno perfo, overo fingeranno a aver perfo li Atti Giudiciali, Teftamenti, inftrumenti, ò altri Atti pubblici, ò à loro confegnati, overo delli quali follèro pregati, incorino nella pena di quattro Ragnefi, da efigerfi, & applicarfi come fopra,e fia obbligato à rifarcn e alla parte tutti li danni, & interefie, eccettuando, fe per incendio rovina, o altro accidente ciò folle accaduto, quale cafo fi a obbligato Provare ef lo Notaro, òfuo Procuratore; & il Podeftà arbitrari finterete della parte le lara pretefo, overo deputala due Patibile idonee, & efperimentate remota qualunque appellazione. 3 In oltre Ordiniamo, che li Notari tengano li loro Protocolli non in carte volanti, ma Libri legati a ciò desinati, acciò così facilmente non fi perdìno fi come di già nelli noflri Statuti fi difpone, alli quali quivi saggiente la pena di Ragnefi dieci contro chi mancarà, da applicarli come fopra &c In oltre vogliamo, che li Notari tengano li Protocolli, matrici & orim mah degl’Infiromenti, & altri Atti pubblici apprefio di fe, nè debino datali medemi alle parti, over ad’altri le non al Giudice.• al quale fi doveranno inoltrare li Atti originali, non già delli Inftromenti, fe non in cafo che fi dubitafie dell’eftratto. E ciò fotto pena di Ragnefi dieci per cadauna volta che verà contrafatto, nella quale ipjb jure incorri il Notaro, e Procuratore fè contrafarà, da efigerfi, & applicarfi al Fifco, come fopra; debba però il Notaro dare le copie autentiche con li fuoi requifiti. Tafle delle Mercedi de 5 Notari. Cap. 148. P Rimieramente per la Mercede d’un Inllromento di compra femplice, e d’una cofa femplice con le claufule confuete da vinticinque Libre fin’à cinquanta, abbi il Notaro Libre due; Dalli vinticinque in giù abbi il medesimo. Da Libre cinquanta fino alle cento Libre due carentani fei. Da Libre cento fino alle ducento Libre tré. Da Libre ducento cinquanta fino alle cinquecento Libre cinque. Da Libre cinquecento in sii, s’aggiongeranno carentani dodeci per o<mi centenaro, oltre le fudette Libre cinque, fin alla fiimma di Libre tré mille. Dalla fumma predetta in sù, la Mercede non deve eccedere Libre quaranta, qualunque fi fia il prezzo della cofa venduta, trattandoli d’una fola cofa. Se poi fara di più cole, fi paghi per cadauna oltre la Indetta Mercede carentam 4. per cadauna. Se poi oltre ciò intervenifle il Decreto del Giudice, overo il confenfo de 1 urenti, per il predetto Decreto, ò confenfo fi paghi una Libra fidamente. b, le nell Inllromento di compra, e vendita s’aggiongerà il patto di retrovendere, 1 ideilo come fopra proxìmè s’olTervarà. Se poi la parte volellè, che di detto patto fi facelfe Inllromento feparato Libre^wf 13 vinticinque, fi pagata per detto Inllromento Dall in sù quanto fi confiderà per ragione del patto,fin’alla fumma di Ragnefi cento,fi paghino Libre due carentani fei. Se poi I