Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/80

confervare fenza danno l’ifielfo Rettore, Configlieli, quale Iegitimamente in occafione d’effia foccietà fofteueflèro. Il oltre, che cadauno del Collegio debba efeguire l’Officio fuo ò fii commiffione Iegitimamente ingiontagli da detto Signor Rettore, e Configlieli ò loro maggior parte fiotto pena di carentani 8. prò quolibet, & dualibet’vice! e nulladimeno doverà efiercitare il fino officio. In oltre, che il Malfarò d ello Collegio frà giorni quindeci dopo fpirato il fuo officio debba rendere li conti della fina aminiftrazione alli Configlieri, e Deputati, e confignare intieramente il reftante fiotto pena arbitraria ad elfo Collegio. In oltre, che cadami Retore durar debba nel fuo Officio per un Anno, e non più, e tutti li altri Officiali dello Collegio debbino Ilare nel loro officio per quattro meli, e non più, e quello doveranno denunciare 8. giorni avanti il fine dell’Officio al Retore, e Configlieri, fiotto pena di carentani S. &c. e ciò fe non faranno di nuovo confirmati. In oltre, che tutte le pene fopra, & infrafcritte, e ciò che di ragione d’efifo Collegio venirà alle mani del Malfarò, fi debba convertire in utilità Comune dell’illello Collegio. In oltre, che niun Notaro ardifca Icrivere atti Giudiciali in qualche propria caufa, di fuo Padre, Madre, Fratello, Zio, Socero, over Padrone, overo nella caufa, nella quale uno de predetti avelie procurato, & in qualunque caufa ardua, e che la caufa s’intenda elfer ardua da vinticinque libre in sii. Altrimenti tale ProcelTo fii /j ofo iure nullo, e fiotto pena di carentani federi per cadauno, e cadauna volta, eccettuando le ciò accadelfe di confenfo delle parti. E quello abbi luogo non nelle pendenti caule, ma nelle future. In oltre, che cadami Notaro, al quale per il Bidello di comando del Retore, ò fiuoi Configlieri folfe ingioino però col dovuto ordine, e riguardo alla qualità del Cadavere, e Notaro, fii obbligato portare il Cadavere di chiunque del Collegio, overo di lui congionti, delli quali fopra fi là menzione nel Capitolo delle Efequie, e Funeraii,&c. fiotto pena di carentani 8. in oltre, che qualunque Litte, ò controverfia civile, ò fii pecuniaria, che foffe trà membri d’effò Collegio fin’alla fiumma di Libre dieci, venga conofciuta, e terminata dal Retore, affieme con li Configlieri. Ih oltre, che ninno del Collegio ardifca biafiemare DIO, ne la fina Santiffima Madre fiotto pena di carentani 40. per cadami, e cadauna volta, e cadauno, che fii del Collegio poffii accufiare, anzi che avendo udito, e non denunciato paghi l’iftefìa pena. In oltre, che alcuno del Collegio non ardifca andare, over converfaré nelle Ollerie fiotto pena di carentani 8. per cadauno, e cadauna volta, e fi creda à cadami accufiatore purché fii perfona degna di fede. In oltre per accrelcimento d’effio Collegio, cadauno doverà concorrere, e prefentarfi all’avvilo del Bidello al luogo depurato fiotto pena di carentani 4. per cadauno, e cadauna volta fe non farà Iegitimamente impedito, e d’indi non fi partirà fenza licenza del Retore, ò Configlieri fiotto la predetta pena. In oltre, che cadauno d’onella vira, bona fama, e condizione defiderofo d’entrare in detto Collegio, nelle mani del Retore, e fiuoi Configlieri folenemente prometti, e giuri d’olfervare, e mantenere tutti li Statuti del Collegio fatti, e da farli, & alli medemi, ò alcuno defli non contrafare, over venire, fiotto le pene in elfi contenute,e per ricognizione paghi Lire dieci di denari di Trento, dalli quali non polfi efier affiolto. In oltre, che ninno, il quale non fii deficritto nel Collegio predetto polli Icrivere Infhumenti, Tellamenti, over atti Giudiciali, overo efiercitare l’officio di Notaro, Procuratore, over Avvocato nella Città di Trento, n.e Pode