Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/73

DEL CIVILE. <>? over’attri Legnami, Cerch j, Bòtti, e tutte le altre cofe per Stat uti della Città vietate,il quale debba giurare alle mani del prelaudatoRever m° Signore aH’ufanza de Confoli d’efercitare il fuo,officio,e diligentemente accudire a quello, e fedelmente (òpra Iecofepremeffe, e fotto verun patto,over modo nonconfentire,ò tacitaméte,òefpreflamente ad alcun Contrab. do lotto pena di {pergiuro,ed altre pene ad arbitrio del Reverendiffimo, e Signori Confòli,che faranno prò tempore’. £ fe fi ritrovarà in alcun’inganno,ò frode, al quale ad ognineceffità fono fottopofti li Officiali della Sindicaria,&anco del Sign. Podeftà,come anco l’ifteffi Contrabandi, e cofe ritrovate in Contrabando affieme con le pene limitate da’ Statuti debbino dividerli, & applicarfi per metà alla Camera Fifcale del Vescovato^ per metà alla Comunità, & al Capitano ugualmente, non oliando alcun Statuto, ò fii confuetudine in contrario, e che per detto Reverendi. Signore, overo Comunità con alcun patto non polii rilafciarfi cola alcuna di detti Contrabandi,e pene purché giurtamente fiino flati fatti almeno per la parte toccante il medemoCapitanio: e fe accadefle,che alcuno di detti Rei di Contrabando fòfle ferito, ò licito nel fare refiftenza,li Officiali medemi,e compagni non incorreranno veruna pena,fii Legale,ò Statutaria: E fe alcun Cittadino coni me ttelfe over attentaflè commettere limili Contrabandi in qualunque modo,perchè é de°riodi maggior pena,come inimicoàfefleiro,&allaPatriafua,cheim efiraneorPerciò ordiniamo,che tale committente,over attentante,overo fautore di committenti, ò attentanti, anco nell’attraparfi limile contrabando venghi punito doppiamente nelle pene da’ Statuti prefilfe, avendoli però in cadami cafo condecente relazione. Delle Fiere Annuali della Città, Cap. 136. P Er accrefcere il ben pubblico di cotefla Città ordiniamo, ch’ogn’Anno a’ tempi propri fi facino,&oflèrvino quattro volte all Anno le Fiere: Cioè nella Domenica dellaCafolara, nella Feda di S.Gio: Battifta nel mefe di Giugno, & di Santo Michele del mefe di Settembre,& nelle Sagre del mefe di Novembre, quali Fiere debbino durare per dieci giorni continui, e fimo reali, di modo, che cadami Mercante poffi realmente venire con le cofe fue, e ritornare, vendere, e comprare à fuo piacimento: e ch’alcun Mercante in dette Fiere, overo altra perfona diqualfifii condizione non poffi effertrattenuta,fequeftrata, ò convenuta, per veruna caufa Civile, overo per qualche debito pubblico, ò privato „ eccettuando fidamente,e falvo folo per debito di Mercanzia,ò cofe di Mercanzie fatto,ò contratto in effe Fiere, all’ora, & in tale cafo cadami debitore poffi elfer fequeftrato nelli beni, e perfona,e ciò a caufa non venghi comeffa frode, ò danno à Mercanti compratori,ò venditori: le quali Fiere debino cuftodi rfi pelli Uomini del Vefcovato di Trento à ciò fiditi,& obbligati. Volendo anco,ch’iu qualunque giorno di Sabbato qualunque perfona poffi vendere nella Città di Trento li fuoi beni di qualunque condizione fi fìino tanto all’ingroflò, che alla menuta fenza verun impedimento abbolendo, e caffando per l’avvenire il Mercato dell’Anno novo, della Purificazione, & delle Palme. E ch’in detti Mercati fi faccino le Gride, quando fi debbino incominciare, e finire. Del favore, che fi deve porgere a’ Mercanti, che negoziano nella Città. Cap. 137* TN oltre ordiniamo, accioche il Mercante poffi Scuramente, venire, Ilare, e ritornare, che s’alcuno ufarà violenza, ò ingiuria alle cofe, ò Perfone d’alcun Mercante contro le difpofizioni della Legge, e Statuti della Città, doppiamente venghi caftigato, di quanto per altro fi caftigarebbe fecondo là qualità del delitto. H 3 Che