Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/71

per la maggior parte fuori del diftretto di Trento, e pofcia recedette, & andarti ad abitare fuori d’etto diftretto, che in tal cafo, come prefonto fuggitivo, & in frode della Cittadinanza, venghi caftigato in Ducati cento, d’effer applicati per metà alla Comunità, e per metà al Fifco ìrremiflibilmente. Delli Peli? e funzioni indifferentemente ingionte affi Cittadini. Cap. 130. L ’Ugualità delli Pefi per la pace, e tranquillità de’ Cittadini eflèndo il più efpediente perciò Ordiniamo, che tutti, e cadami Cittadino di Trento, e che per Cittadino fi tiene, e vuol eflèr tenuto, e come Cittadino vuol eflèr admeflò ad alcun onore, & Officio; e godere il beneficio della Cittadinanza, fii obbligato, e fiino à pagare, e foftenere tutti li pefi, come li altri del medemo Comune, e della medema Contrada fanno, e foflengono, e fono obbligati foftenere. Cattiamo in oltre, e dichiariamo effer caffi, e nulli tutti, e cadauno; li Statuti, Privilegi, Conceffioni, & Immunità fin’ora fatti à qualunque perfone, e conceffi; Eccettuando l’immunità fpecialmente concettò atti Legifti, e Canoni fti, e Medici, e Maeftri, &’.altri in ordine al Statuto porto; lotto la Rubrica. Dell’Immunità’ concessa a’ Medici. Alle quali Immunità non fi deroga in alcun conto,& in avvenire ad alcuna perfona non fi concediImmunità,ne per Statuti, ne per Riforme, ne per Privilegi, ne in altro qualunque modo: E fe forte impetrata, ò concerta, ipfo jure non abbi vigore, e fi prefuma ottenuta per frode, overo con altro cattivo modo, e non porti quella perfona valerli, ò godere d’aleun beneficio della Città di Trento. Dell 5 Immunità di quelli, che hanno dodici Figliuoli. Gap. 131. I N oltre Ordiniamo, che quelli, li quali hanno dodici Figliuoli, ftante detto numero, overo fortero morti purché tutti aflìeme fiino flati Vivi debbano godere l’Immunità da tutti, e cadauno li pefi, e fazioni ideali, e perfonali, ò fii mille della Città di Trento, eccettuata la Dadiera, ò fii contribuzione privata della fua Contrata, e per li Pozzi, e Fonti. Delle pubbliche fazioni. Cap. 132. I N oltre Ordiniamo, che cadauno, per li Stabili, Mobili, & altri-Beni di qualunque forte fi fiino, eccettuando fidamente le ragioni confiftenti in Pievanali, ò fii luoghi di qualunque forte foggetti alla noftra Giurildizione, le fazioni fin ora impofte, & da imponerfi alli Sindici, Anziani, Giurati, & altri Officiali fotto qualunque nome compre!!, ad efigere, ricercare, e ricevere deputaci, e da deputarli, paghi, e foftenghi netti luoghi, Pievi, Quadre, e Ville, ove etti Beni fi ritrovano, ancorché la perfona abitarti; in una Villa, e li Beni fodero in un’altra, e fi conceda licenza di pignorare, e vendere atti Sindici, Anziani, Giurati, & Officiali deputati, e da deputarli, come fi è detto, predenti, e futuri, accioche li Beni di chiunque, li quali recufaflero fare dette fazioni, pagare, e foftenere,tanto le dette perfone abitaranno nelle Pievi, Quadre, Ville, ove fono detti Beni, quanto fe non abitaranno, tralafciando ogni folennità d’incantare, fin’atta fumma di tali fazioni, & fpefe per detti Officiali liberamente,& impune fi vendino. All’oflèrvanza del qual Statuto, ò fii editto Dichiariamo, che non fiino tenuti li Cittadini diTrento, over altri Privilegiati, ò fii quelli, li quali fecondo l’antica confuetudine fono efenti da dette fazioni, falvo che, fe la Comunità per li proprj fuoi Negoz/, overo delitti, che averterò commeflò,imponerà qualche colletta tra di fe, in tal cafo li non abitanti in dette Pievi, e Ville non fiino tenuti a detta colletta. H 2 Sen