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DEL CIVILE. 61 la quale rìfleflò Lavoratore Partiale ricava dalli Beni de Cittadini, e non di più, e ciò à caufa delibilo, & utilità de Comuni, e della Vicinia, che detto Maladore abitando ivi con Tuoi Animali conleguilfe, e non per ragione del Malo, ò ili proprietà, per la quale li Cittadini vengono collettati nella Città ovunque fi fiino dette cofe, ò in Città, ò in Villa. Dichiarando in oltre, qualmente fe tal’volta per qualche Univerfità, e Vicinia per Privilegio, ò altra Conftituzione particolare, ò Generale, anco lòtto qualunque forma; e pretefto contro le cofe premeflè venifle fatto qualche attentato, overo ottenuto in pregiudicio delli Cittadini, overo di quelli che fatino con la Città; tale attentato, & ottenuto fii ìpfo jure nullo, e non fortifca alcun effetto, e non poffi approvarli per tacito, over efpreflò confenfo d’alcuno. Della refa de Conti, e difpenfazione delle rendite Comunali. Gap. 128. I N oltre Statuimo, & ordiniamo, che li Procuratori della Comunità diligentemente, e folecitamente procurino rifare, e reparare, e far reparare coll’Entrate, e qualunque rendite d’elìa Comunità, le quali s’efigono tanto dalla Muda piccola d’eflà Città, quanto dalli Offici 3 & Affitti, & altri me«i, le vie pubbliche, li Ponti, Palli, Porte, Cuftodia de muri, & altre cote-, quali neceifariamente nella Repubblica doveranno ripararli, e di giorno in giorno debbino chiaramente fcrivere, & notare l’efatto, & efpollo, e frà vinti giorni, dopo che faranno ufciti dall’Officio, doveranno render conto, & intieramente confignare il tutto alli Procuratori, e Confoli della Comunità, fotto pena di Libre cinquanta da efigerfi, & applicarfi alla Camera Episcopale totìes quotìes, che in qualunque de predetti Capitoli verà contrafatto, & detta refa de Conti debba farfi à detti Confoli, aggiungendofi però in detta refa de Conti due Perfone idonee, e di fede di cadaun Quartiere della Città, e quando quelle in cadami Anno da loro Quartieri faranno fiate elette, ìjfo fMo s’intendino obligate ad intervenire fotto pena di Libre cinquanta ogni qual volta fenza giu Ila caufa da arbitrarfi dal Reverendilfimò Signore recuferaranno intervenire,da applicarfi alla Camera Epifcopale, qual pena incorreranno anco li Capi de Quartieri, fe non procureranno che fi faci detta elezione, e ciò abbi luogo in ciò, e circa ciò, che s’appartiene fidamente à detta Città; Nelle cofe poi, che s’afpettano alle Comunità efteriori s’olfervila Sentenza del Vefcovo Alellàndro inferita nelli prefenti Statuti. DelPlmmunità de Foraftieri? che vogliono venire ad abitare in Trento. Cap. 129. I N oltre Ordiniamo acciò la noltra Città venghi popolata, e riempita di Cittadini, che tutti, e cadaun Foraftiero abitante fuori della giurildizione, e Dominio della Città di Trento, volendo abitare, e fermarli in Trenro debbino elfer elènti, e totalmente liberi per tre Anni continui dopo la loro venuta ad abitare nella Città ì da tutte le fazioni del Comune delia Città tanto Reali, che Perdonali, cioè da tutte le Cuflodie, Steure, Itnpofte, Colte, e Cavalcate, ò fii Andate venghino fotto qualunque nome: eccetuando però li Uomini, ò fii perfone del Vefcovato di Trento, quali vengono alla ragione del Palazzo Epifcopale di Trento: Con obbligo però di giurare fedeltà al Padrone, e di predare almeno la cauzione Giuratoria di Ilare, & abitare in detta Città per altri tré Anni, e di pagare le fazioni fecondo la facoltà de loro Beni, lotto pena del doppio, che loro verà impollo.* E cafo che per altri Anni tré recufaflero llarvi, paghin tanto, quanto avefebbero pagato, fe quello Statuto nelli primi tré Anni non vi forfè flato. Dei E