Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/45

DEL CIVILE. 37 /lata riceputa la tenuta, e non efièndo baftevoli, l’ifiefio ufficiale interroghi li vicini, fe fanno,. che! hahbia in altro luogo beni mobili; e rifpondendo, che non fanno, allhora po/Ta pigliare la tenuta fopra li beni immobili di qualunque forte del debitore, fenz altra efcuffione: anzi l’efcuffione fapra beni mobili fatta per l’ufficiale fia tenuta per legitima, in modo che pofia legitimamente pigliarli la tenuta fopra li beni immobili, come fe’I Giudice ha vede dichiarato, l’efcuffione legitima elfer data fatta, e poterfiprocederealli beni immobili, nel medemo modo fi proceda alle ragioni, & attioni delli debitori, nel pigliar la tenuta fopra le fteflè ragioni, & attioni del debitore. Che li pegni non fi portino fuora della Città, e Difetto di Trento. Cap. 62, P Arimente determiniamo, che li creditori non debbino portar li pegni fuori della Città, e Difiretto di Trento, nè per fe, nè per altra perfona interpofla; e volendoli vendere, perchè li debitori non paghino i debiti fuoi, fiano obbligati venderli pubicamente nella Città di Trento fedamente; fe faranno fiati pigliati nella Città, ò in parte del Difiretto, over in luogo fottopofio alla Giuridittione di Trento; con buona fede, fenza fraude, fecondo la forma della ragione, e Statuti noftri, e chi contrafarà perda l anione, cada dal debito, relìituifca le robbe, ò il loro valore al debitore, e paghi alla Camera Epifcopale libre venticinque di danari piccioli, per ciafcuna volta, dovendoli credere ad un folo tefiimonio di buona voce, e fama. Del termine ftabilito à ri/cnoter li pegni convenzionali, e volontaria. Cap. 63. S Tatuimo inoltre, & ordiniamo, che’l termine di dieci giorni fi ftatuifea fidamente alli debitori, à rifeuoter li pegni volontariamente, e fpecialmente obbligati, e defignati, ò pigliati in depofito, fe faranno beni mobili, ch’eflèndo beni immobili talmente obbligati come di fopra, fe gli conceda fpazio, di quindeci giorni à rilcuoterli, quali termini trafeorfi, il creditore hab bià licenza di procedere alla vendizione, fecondo la forma delli Statuti di Trento, non oliando alcuna altra contradittione. Il qual Statuto habbia luogo nelle funame di dieci libre di buona moneta in sù,che da dieci libre in giù, il termine fia di tre giorni à rifeuoter i pegni. Qual termine di tré giorni trhfeorfo, al venditore fi permette libertà di vender li pegni, fervati la forma delli Statuti di Trento. Della reftitutione delli pegni Pretorii, Giudiciali, overo Conventionali. Cap. 64. P Arimente ordiniamo, che, trafeorfi li termini contenuti nel profilino precedente Statuto, qualunque perfona haurà in depofito,, ò in falvamento qualche pegno, fia Pretorio, Giudiciale, ò Convenzionale, overo fi lara obbligata per il detto pegno, ò di redimire al creditore il detto pegno, o pegni, in fpazio di tré giorni, dopo che farà fiata ricercata da creditore, ò li jara fiato denunziato, overo fpecialmente alla cafa per l’officiale, fotto pena di libre dieci di buona moneta, la metà dapplicarfia ~ “ ’ tra metà al creditore,qual termine paflàto, fenza la Camera Epifcopale, I’ala reftituzione del pegno, 6 delli pegni, il Podefià immediatamente fenz’altro avifo, ò termine, mandi li Galtaldioni con la famiglia, e manu armata à levdr i pegni, ò la loro eftimazione, quali pegni portati, il creditore habbia licenza di proceder alla vendita, delli detti pegni, come fopra. Come