Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/40

convenuti negando fintili dimando, ò libelli, faranno giuridicamente convinti, e trafcor ffi li detti giorni fopra limitati, fe’l debitore non haurà pagato, ò fatto accordo col creditore, ila di novo citato al Tribunal del Podeftà à difegnar il pegno, qual difegnato, fi feriva ne gli atti, che fe non haurà dileguato, ò nel comparer, overo nel confegnar farà fiato contumace, fi conceda la tenuta, per vigore della quale conceda, e pagata al Malfarò del Vefcovato,ò al Malfarò del Collegio de Notari della Città, fe tale tenuta farà fiata conceda dalla Fella di S. Nicolò fin alle ferie Natalitie di ciafcun anno, fecondo la confuetudine olfervata fin qui, fi faccia un precetto al debitore^ che debbi haver difegnato i pegni per la quantità del debito, il qual debitore non difegnando i pegni, Ila pignorato per la famiglia, nè, volendo contradire, fia udito, fe non pagate le fpefe; ma fe haurà difegnato il pegno, fi fàccia un mandato al debitore, chen termine di tre giorni dal mandato havuto, debbi haver prefentato,e redimito il detto pegno alla Camera de’pegni, il qual pegno non prefentando alla detta Camera de Pegni in fpazio delli detti tre giorni continui, allhora il debitore fia pignorato per la famigliatila quale fe’l debitore vieterà il pegno, fia pegnorato per forza, e punito del pegno vietato, conforme al tenore dello Statuto delli Vietanti le tenute, e pegni; ed in cafo, chel debitore con violenza refifteffe alla familia in modo, che ne anco per forza fi poteffe efièquire,allhora ad inftanza della parte, li Gaflaldioni della Città,i quali di quattro meli, in quattro meli, fono deputati dalli Confoli di Trento,fiano tenuti andare a far effequire tale pignorazione: quali Gaftaldioni,fe ri aiteranno,fiano elfi medemi pignorati di tutta la fumma dovuta, e delle fpefe, e contra di loro fi faccia Teflècuzione; ma effequendo,per qual fi voglia volta,che andammo a far fare tali efecuzioni,habbino dalli beni del debitore quattrini tre per cialcuna libra,del che il debitore dourà effer pignorato;qual pignorazione fatta per la famiglia, ò per forza, ò per li Gaflaldioni,tale pignorato habbia fpazio di giorni dieci continui à rifeuoter il pegno, e non rifcuotendolo nel detto termine, li pegni, ad infianza del creditore, fiano venduti à fincanto in giorno di Sabbato, & alla prefenza del Malfarò, come se detto: nè le vendite depegni fi poffano fare in altro giorno, che di Sabbato, eccettuate quelle, che fi facefièro per noftra caufa, del noftro Maflaro, ò della Communità; purché qualche giorno fefiivo offervato non corra in tal dì, e li pegni fi diano à chi più offerifee, con termine però di tre giorni continui al debitore di poter rifcuotereilfuo pegno, pagato il danaro al compratore. Le quali cofe vagliano, facendoli tali efecuzioni di pegni mobili, fòbene convenzionali: ma fe li pegni faranno di beni ftabili, s oflèrvi lo Statuto pollo fotto la Rubrica: Delle vendite de" beni de" debitori. Del.modo di far ragione nelli debiti non ufurarii, doti, donazioni, legati meri lucrativi. Cap. 57 * T’vElli debiti per doti, donazioni, e legati meri lucrativi,fi faccia ragione I ) in quella maniera. Sei debito farà di cinquanta libre di buona moneta, ò di maggior fumma, & il debitore vorrà dare al creditore tanto delli fuor beni in pagamento per il debito, à flimazione da farli per communi amici, allhora il creditore elegga uno, ed il debitore un altro à fiimare poflelfioni, e beni mobili del debitore, fe s’accordaranno, e non concordandofi elfi flimatori, il Podeftà,ò Giudice dia un terzo, quale flimazione fatta^, il creditore fia obbligato pigliare in pagamento ad arbitrio del Podeftà, ò d’altri Giudici, fecondo la qualità delle pedone; ne polla convenire, ò moleftare il debitore, che vuole fodisfare, come fi è detto ma il debitore volendo fodisfare il Creditore