Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/29

DEL CIVILE. 21 limque perfona debbi ad indanza d’una,ò dell’altra delle parti,ò di tutte due sforzare un Procuratore, quale parerà à fe, che pigli l’ufficio di procura, per perfona, che non haveflè, nè potefTe trovar Procuratore; e tale sforzamento fi faccia con pena arbitraria del Giudice, fecondo la qualità della calila; qual caufa fe fia guida, o ingiuda fi debba dare,da impord tante volte quante volte ricufarà fenza caufa giuda, à giudizio del Podedà mediante il giuramento del ricalante; non interpoda appellatione alcuna. Delli precetti, e condanne fatte contra quelli c’hanno confeflàto. Gap. 37. P A.rimente determiniamo, che delli precetti, e condanne fatte contra quelli, chen Gmdicio hanno confedato; d debbi concedere termine di dieci giorni al pagare, da dieci libre in sii; che da dieci libre in giù il termine da di tre giorni: e fe 1 debitore vorrà giurare di calumnia, per provare il pa gamento, fe gli conceda fpazio di dieci giorni continui, nel modo come di fopra, à provare: quali otto giorni trafcord, il condannato non poda più eder afcoltato fe vorrà contradire, e palpiti li detti otto giorni all’hora & i n tal cafo s’intendi, e da dal Giudice conceda la tenuta contra tal debitore, che non haurà provato nel termine delli otto giorni, ò che non haverà legitimamente difefo, e niente dimeno paghi il quarto della condanna al creditore che dimanda. E fe’l pagamento d proverà legitimamente fatto, l’Attore da’ condannato nella quarta parte del dimandato. Il che s’intende delli precetti, e condanne fatte, e da fard. U qual Statuto hà luogo nelli principali debitori, e creditori, nò nè gl’heredi, e fuccelfori. Di tutte le liti, da difputarfi 3 conolcerfi, e terminarli nel Palazzo di Trento. Gap. 38. P Arimente ordiniamo, che tutte le caufe, liti, controverde, procedi della Città, e Diftretto di Trento,dano agitate, conofoiute, e per fentenza terminate nel Palazzo di Trento, e non altrove, lenza licenza nodra ò delii noftri Succedori. Che fe in altro luogo faranno agitate, il procedo da nullo; eccettuate le caufe fin à libre cinquanta, e manco: nel commetter li Sequedri, & le caufe delegate, e d’Arbitri. Del pagar le fpelè dal vinto, al vincitore - Gap. 39. D Eterminiamo in oltre, che, non odante il giuramento di calumnia in qualche caufa, il vinto fia condannato nelle fpefe al vincitore: fe non da data giuda caufa di litigare; quale dal Giudice dourà eflèr efpredà nella fentenza: nel qual cado il vinto poda elle r liberato, giurandofi conforme al prefcritto delle leggi. E fe la parte vinta non farà apertamente liberata dalle Ipefe, s intenda ipfo jure condannata. Nè dalle fpelè fi conceda appellatione, fe non una volta, da venticinque libre in su, di moneta Maranenfe;Ia qual appellatione d termini dal Giudice ad quem, in fpazio di dieci giorni continui, dal dì del prefentato libello appellatorio avanti al Giudice del appellatione. r Delle ferie, e giorni fenati. Gap. 40. I Nherendo al precetto divino, & à gl’avifi de’ Santi Padri,ordiniamo, che ni honore della Divina Maeftà, fiano celebrati li giorni feguenti, e devino