Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/286

278 mità delli tegnenti Capitoli (otto pena alli Notari, che non adempiano in tutto, e per tutto al prefente Capitolo per la prima volta di Ragnefi vinticinque, per la feconda fotto l’antefcritta pena di Ragnefi vinticinque, e fofpenfione dal Officio del Notariato per tré anni continui e per la terza volta di Ragnefi cento, e totale privatone dell’officio fodetro, della qual privatione, e fofpenfione fc nè farà publicato Proclama nè luoghi foliti della Città d’ordine de’ Sig. Confoli, acciò paffi à notitia di tutti. Dandofi poi il cafo d’appellatane dalle fentenz© delegate al Eccelfa fuperiorità, c che la cauta veniffè accettata nel Configlio deìl’EccelI. Reverendi^ Vefcovo, e Prencipe, e daeflereivi difcufTa 1 *Attuario,che fe nè (aràrogato dell’appellatane interpofta, havuta, che nè bavera dalla cognitione dell’accettatione della caufa in Caftello, ò almeno nel fpatio di giorni quindeci doppo il tempo della confegna degli atti per prefentarli nella Cancellarla, debba confegnare all’Archivifta un’alterato, che la caufa fii (lata accettata nel foddetto Configlio da regifirarfi predo la fentenza appellata dal med. rogata, e ciò fotto le pene, e conditioni come fopra. E fe non oftante tal’fofpenfione, e privatione dichiarata con publico Proclama prefummefle il Notaro continuare,quella durante, nelfuo efercitio, in tal cafo, oltre la nullità delli di lui rogiti, quali aderto per al bora in vigore del prefente Capitolo fi dichiarano nulli, e di niun valore, incorrerà di più erto Notaro anco nella pena del falfo, da eflergli importa dal Giudice ordinario, e farà tenuto all’intereflè della parte, valore del contratto, ficcome di tutte le fpefe, danni, & intereffi tanto in fitte, come fuori, che alcuno patir poteffe per tal caufa. E nulladimeno potrà edere sforzato con mezi più proprii l’irteflo Notaro,chenon haverà presentato fi rogiti fatti avvanti al fodetto Proclama, à dover’quelli prefenrare nell’Archivio, quali foprafcritte pene, oltre quella del falfo, ne’ fuoi cafi doveranno edere applicate per un’, terzo alla Città, e per f altro terzo all’accufatore. Efortando anco fi Contrahenti, & intereffatià notificare ali’ Archivifta, e Regiftratore il giorno delli rogiti, acciò venghi pontual mente oflèrvato quanto fopra è flato prefcritto. E (tendendoli quella Coftitutione fopra efpreflk, anche agli Eredi de’ Notari, che fe nè faranno rogati de iftrumenti, e fentenze come fopra, con quella però limitatione, che fiino tenuti elfi Eredi, ò loro Tutori, e Curatori refpeèlivè alla prefentationed’erte fcritture folo frà’due Meli, da computarfi dal giorno della morte del Notaro fotto le medeme pene come fopra. Rilpetta poia’Teftamentr, Codicilli-, e Donationitrà Vivi, e per caufa di Morte, e qualifivoglia altra ultima volontà, tanto noncupativi, come in fcritti, e di qualunque fpecie, per eflère materia di molta gelofia non farà tenutoli Notaro, & Eredi, ò Tutori, ò Curatori, come fopra, congegnar’copia all’Archivio, come per altro fiedifpofto di fopra degli altri Rogiti, fe non doppo la Morte del deponente, e feguita, che farà l’apertura di tali Teftamenti, Codicili, Donationi per caufa di Morte, overo altre ultime volontà, al qual tempo però correrà l’obligo al Notaro di confegnare copia autentica di taf ultima volontà nel modo fopradetto. Mà fe ordinarti precifamente il deponente, ò Teftatore, che 1 ’ ultima fua volontà forte data all’Archivio, doppo fattone il rogito, & avan* til’apertura della medema, all’bora farà tenuto il Notaro, fuoi Eredi,’ e fodetti, come fopra darne taf copia nella forma fopralcritta al folito Archivio figiilata col figlilo del Notaio, che fe nè rogò, e col figlilo,, ò fegno