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204 COSTITUZIONE. GIOSEFFO VITTORIO ALBERTI Per la Grazia di DIO VESCOVO, E PRINCIPE DI TRENTO -&c. Coprendoli molti, e varii difordini, ed eccelli inforti tanto nell’Officio Capitaneale delle Valli d’Annone, e Sole, come in quello dell’Aflelfore, contra le Leggi, Cofiituzioni, e Decreti (labiliti,e publicati rottogli Àntecefsori Eccellentiffimi, e ReverendifsVefcovi, e Principi di Trento, per buon governo, e direzione d’effi Fori,ed in fummo pregiudicio, e danno de 5 poveri Sudditi con varie maniere ed invenzioni dirette puramente à defraudare la Legge, e pia Mente de’ Principi, il che non potendoli ulteriormente tolerar» Lotto il prefente governo dell’EccellenzaSua ReverendHs.anzi volendola medefima con tutta applicazione porgervi il dovuto rimedio, perch e fi tolgano gli abufi introdotifi, e fi levi la ftrada di praticarne d’auvantaggio, havendo però maturamente confiderato il tutto; con il tenore del prefente pnblico Proclama, che ha vera forza, e vigore di Coftituzione, e Legge, fi (labili(ce, decreta, e comanda, che nell’avvenire,dall’uno,e l’altro de Ridetti Officii, e Tribunali, come anco da’Sudditi, Avvocati, & Attuari/’, fi ofservi inviolabilmente quanto fi contiene ne Ili feguenti Capi, Cottole pene infralente, e i Si proibifce, e vieta, che nell’avvenire non fia lecito àchiunque di far citare, overo citato comparire avanti 1 ’ Officio Capitaneale delle Valli Ride tre, fuori dell! due giorni precifamente à quel medefimo Officio per le caufe Civili deftinati, che fono il Martedì, e Giovedì, ed in cafo in uno de’ medefimi giorni accadefse qualche Feria,s’intenda per fempre il termine trafportato nel primo de’fudetti giorni folo fufseguente non fenato, nè poffa trafportarfi ad altro giorno, come del Mercordì, e Venerdì, òaltri deila fettimana, fuorché li due nominati, fotto pena di nullità di talDecreto trafportativo, che mai non fortifea alcun vigore per difetto d’au* torità, ò Giurifdizione, e (otto pena, à qualunque contrafadente de’Sudditi, di Ragnefi 25. al Fifco, da incorrerli per ogni volta, che farà con* trafatto, eccettuati li cali, nè quali ambe le Parti litiganti, conreciproco confenfo trafportafsero il termine in altri giorni fuoridelli nominati, 2. Che parimente, in avvenire non fia lecito à veruno di provocare, ò far citare chi fi fi a avanti il Ridetto Foro Capitaneale, ove’ il merito dellaCaufa intiera ecceda la fumma diPavoli 25. conforme le antiche Coftituzioni, rifervate folo le appelazioni da’ Decreti Afsefsorii fotto la fumma di lire 40. nelli cafi però folo concedi da’Privilegi! d’efse Valli, e ciò in tutte, e qualfivoglia forte di caufe, tanto di crediti, contratti, conti da fard giudicialmente, e loro refa, ed anco per caufa de’ beftianfi 3