Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/27

DEL CIVILE. 1 9 II fia di giorni venti continui à luna, e l’altra parte, al provare, dedurre eccetrioni, per ogni forte di prove, ed al produrre in caufa, ciò che vuole produrre: qual termine pattato, tutte le cofe s’intendino publicate, e fi fàccia la copia à chi la dimanda: nondimeno fi conceda, ipfo j ture,à runa, e l’altra par-. te, termine di tre giorni continui, eccettuati però li feriati in honorem Dei, nelle caufe però da venticinque libre in giù. Nelle caule poi da venticinque libre in sii fin alle cinquanta, il termine fia di cinque giorni continui da computarfi dalla data copia, overo offerta, ad opporre, e rifiutare, ciò che voglia: qual fpazio trafcorfo, il Giudice, in termine di tre giorni continui, neììe caufe di venticinque libre, & in giù, di buona moneta; e nelle caufe di venticinque libre in sù, fin à cinquanta inclufivè, in fpazio di giorni fei continui, da numerarfi dalla infianza fatta per la parte, e proceffo prefentato con gl’atti, fia obbligato teiininare con la fua fentenzarChe fe la parte attrice farà negligente per dieci giorni continui nelle caule fin à libre venticinque; e dalle venticinque in sù fin alle cinquanta libre, tià venti giorni; quali comincino correre dal giorno del finito termine fiatuito al Notaio, fotto la rubrica, Delli Notar!, che fono obbligati far gl’inftromenti, m modo che non prefenti il proceffo, e le ragioni della caufa al Giudice, trafcorfili detti giorni, dopo la conchiufione in caufa, l’infìanza, ipjo )ure, s intenda levata, in tanto, che la parte Attrice non fia più udita, fe non paga prima le fpefe, nelle quali fi deve condannare. Che fe’l Notaro del a caufa hauraprolongato il dare ad alcuna delle parti gfatti, e procedo della caufa, tra 1 termine prefcritto, fottogiaccia ad ogni interefle di detta pai te dannificata, per lui colpa. Aggiungendo, che nelle caufe, e cafi predetti, le parti s intendano, ipfo fMo, ammonite, acciò in ciafchedun giorno,e hqra,dui-ando il termine di provare, debbino comparere, e prefentarfi al Giudice della caufa, al veder produrre capitoli, fcntture, inftromenti, e ragioni; giuramento di tefiimoni; & ad udire, e fare, ciò che fata necefiano circa le cofe predette; e cofi mirtina cittatione, o ammollinone particolare fia neceffaria; à fine, che l’ima delle parti fempre fia fatta confapevole di ciafcun atto, che dall’altra parte, tra mezo il tempo, potette farli. Volando che’l Notato pigliato nel principio per Notaro della caufa, elio fempre feriva, e fia dimandato à fcrivere, e non altro; fe a cafo 1 ordinario non fia abfente: che in cafo tale;, per tutto il giorno feguente fimil termine, ed atto fatto per una delle parti, fia regiftrato ne gl atti del Notaro ordinario della caufa: che fe fi farà in altra maniera, lo fletto atto, e produttione fia di niffim valore; nè porti danno alcuno a 1 altra parte. Dichiarando, che la dimanda fatta nelle cofe predette s intende del capi tale non delle fpefe, le quali non hanno luogo nelle prenominate^ quantità. Per il quale Statuto non intendiamo, che fia pregiudicato, o dei ogato nellicafi, ne’quali il Reo convenuto fi mofira contumace; conti al quale vogliamo, che fi proceda, fecondo gli Statuti, che parlano del Reo contumace. Configliando le parti, ò parte, alla quale incombe carico di procedere, che per fchivare ogni pericolo della fua indennità, a tempo protefti A’haver la copia, de gl’atti, e del procedo; accio fi cono fca la lui diligenza: e nell’efebire il proceffo al Giudice, che deve fententiare, faccia che’l Notaro della caufa feriva la prefentatione, il giorno s e mefe. Ifl 41 il C 2 De