Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/267

2 S9 Il Serto gravame, porto incontefa, vertiva per caufa delle fpefe degl’Inviati, over Nonci, che fi mandano fuori di Città, alla Corte de’ Signori, overo altrove, fe detti Efteriori fiino indiferentemente, ed’ordinariamente tenuti alla contribuzione di dette fpefe, e per qual porzione; Poiché li Efteriori intendevano, che quella parola della fentenza di Aleffandro, ove parla degl’Ambafciadori, habbi luogo folo, quando quefti vengono mandati per caufa di procurare la difefa della Città: II che però li Cittadini più difulàmente eftendevano; Noi volendo terminare quella contefa, abbiamo dichiarato nel modo feguente; che Tempre quali’ or occorrerà alla Città di mandare qualche Commeffo, over Inviato, fi debba riguardare la caufa, per la quale vieti mandato, e tralaftiara la forza del nome, fe fiino Ambafciadori, Legati, ò per dir meglio, Comeffi della Città, per lapere, fe gli Efteriori fiino tenuti, ò non tenuti alla contribuzione di quefte fpefe come ricerca la qualità di effa caufa, cioè,fe quella concerne l’onore, e comodo commuoe, fiino ugualmente.tenuti, overo difugualmente, conforme fi tratta di ugnale, ò difiignale onore, ed’utile di ambe le Parti, così ahnconrro debbano edere lollevari, fe non fi tratta di alcun loro utile over’onore: £ nai’cendo qualche contefa fu’ 1 dubio fe di ciò fi tratti, ò non fi tratti, e fe ugualmente, overo dtdigitalmente, in calo le Parti non poteliero fopra di ciò concordare relti, a Noi, ed’alli Suceflori noftri, che faranno di tempo in tempo, riflèrVato pieno l’arbitrio di decidere limili contefe, alla qual decifìone doverano le Parti aquietarfi. Per Settimo gravame proponevono li Efteriori, dolendoli, che più volte vengono dalli Confort elsa tri danari, de’ quali però erti non pollano ottenere alcuna refa de’conti da erti Confoli. Noi perciò dichiariamo, e giudichiamo effere cofa ragionevole, che li Confort frano tenuti a richieda degl’Efteriori render conto delli danari, chegl’Ertatori della Città averano efatto da erti, in quelle caufe, e contingenze, che faranno tentiti pagare, alla quale refa de conti, in nome noftro e de’ noftri Suceflori debba fempre intervenire il moderno Malfarò, e quello che farà di tempo in tempo coftituito intal’officio, acciò»polfi vedere fe ogni cofa fìa rettamente, e giuftamente amtniniftrata. Per quello poi, che riguarda la vendita del fale, la provinone de’Beccari, e l’arominiftrazione della Giuftizia nelle minor caufe, abbiamo fliniato bene di non comprenderlo in queita Sentenza, mà di fodisfar in altro modo algiuflo defideriodi chi ricerca, come in parte abbiamo già fatto,e promettemo far’in avvenire. Oltre le co~ fe predette, ci fono fiate propofte dalli medefìmi Efteriori alcune nuove dimande, una de’quali fù circa il gravofo pagamento, degli affitti, effendo che li Padroni del Diretto mulino comprare il Dominio Utile dagli Affittaiòli, che glielo effibifeono, nè concedono la facoltà al Compratore di poterlo redimere, lenza la qual facoltà, per il pefo dell’Affitto, non fi ritrovano facilmente Compratori, dante che anco ordina ri mente non f] ammettel’Affittalino di liberarli à Aia voglia dal pagamento dell’Affitto, con la fpontanea dimiflìone, e renonda dell’utile Dominio al Padrone del Diretto, e così fuccede, che quelli, che pagano affitti, lono coflretti à reftare perpetuamente obligati.- li Confoli rifpondevano, non fpettarfi alla Cittq il prò vedere in ciò agl’Efteriori, mà appartenerli à quelli, à quali lì pagano limili affitti, non diflentendo però, che da noi come Prenci pe, e Padrone venghi provifto con ogni meglior modo à tal inco venie nte, purché fìa fattala provifione, tanto per li Cittadini, quanto contro di elfi, à qualunque perfone fi paghino gli affitti. Intorno quella dimanda fondata fopra un ecceffivo pagamento d’affitti perpetui, quali che i fondi, A a 4 fopra