Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/259

Rei, fenza Ipefe, habbi per ogni viaggio mezo Ragnefe: E fe li Rei di conflituirfi, ò torturarli faranno più de uno, fi facci il pagamento à proporzione di effi, avvertendo, che non fi ponghi alcuno alla Tortura, overo ad altro fupplicìo, fe non interveniranno due buoni Huominidi dette Vaili, per offervare fe così la ragione richiede oltre i Politi Gaftaldioni Detti Privi/- 15^8.Verf. Imper. prò itineribus, e dell’Anno 1407. Verf. Imper. tlitòt, e dell’Anno 1477. Verf. Imper. quod V/carius teneatur. 7. Nelle Sentenze criminali puramente pecuniarie, habbicarentanitré Trentini per ogni Ragnefe, in che alcuno verrà condannato, non eccedendo però la fummadi Ragnefi dieci, per quanto grande fij la filmina, come dif pongono li Privi/, dell’Anno 1407. verf Imper. dixrt decrevit, e dell Anno 1477. Verf. quod Vicarius teneatur. 8. Per danni, fpefe, ingiurie, ed interette, che nelle Sentenze Criminali vengono generalmente aggiudicati, non porti pretendere alcuna cofa, fe non al tempo della liquidazione, come fi ofierva nelleCaufeCivili, in ragione di Ragnefi cinque per ogni centenaro, non eccedendo però Ragnefi vinti,ciò fi deriva dal Stai. 9. Per ogni fentenza banditoria in contumacia,ò condanna toria inbando temporale, in amputazione di qualche membro, trafmiffioneallaGallera, fumigazione, ò limili pene, habbi lire vinti cinque. Privi/, dell’Anno 1569 Verf» in caajis ’vero Criminal. 10. Per ogni Sentenza, con la quale forte alcuno condannato in perpetuo bando, ò alla morte naturale, habbi Ragnefi dieci, li tnedefimi Privil. Vt rf. Imp. autem. 11. Se la Sentenza farà in parte condannatoria, ed in parte afTolutof ia habbi folamente in ragione come fopra per la condannatoria, e peri’affolutoria niente. Così fù offervato in pr attica, e così anco accennano li Primi deli* Anno 1607. 12. Severrà pr oceduto per inquifizìoné, e l’Inquirìto farà fiato artoìto, s* intendi eziandio liberato dal pagamento delle Sportole.Farin. quxft. 16. 15. Se per accufa, denoncia, over ifiigazione farà formato il procef10, e quello, che ciò haverte prò porto, farà in tnanifèttà calunnia, per non haver provato cofa alcuna, confacevole alla cofa proporta, fecondo la forma del Stat. cap. Si. del Criminal- cjuefto tale doveri effer condannato nelle fpefe, e fportole, e nella pena del tallone: le poi vi f offe cofa rilevante, d onde la cofcienza del Giudice reftarte gravata, polli

  • Accufato, in cafo di artoluzione, eflere condannato nelle fpefe, efpor!

0 ®‘, cosi accennano li Privi/, {opra citati Verf. circa vero abfolutorias. Item ti Privi/, del 1477. verf, lmper.fi aliquis. Farin. d. ques 16. mm. 73. 14. Delle condanne, che ogn* anno, overo ogni due anni lòglionfì fare, eccettuati li Mefi di Giugno, Luglio, ed Agorto à caufa del Raccolto volgarmente chiamati li Criminali generali, altro non habbi, fe non le fpefe cibarie, da ertergli apprettate dal Fifco. Privi/, dell* Anno I 477.- VerJ. Imper. quod condemnationes. 15 Per le parole ingiuriofe lievi, che però non ferifehino lo fiato, e Ja fama altrui, ò del Padrone, fe fubito avanti che venghi data là denuncia, o querela, farà fatta la pace frà le Partì, non fi procedilo condanni più oltre, purché li Sindici delle Pievi maliziofamente noli differìfchino, oltre tre giorni, in dar la denoncia. li Privi/, dell’Anno 1477. Ver/. Imper. fe duo. tu 16. Se per accidente fenza veruna colpa fuccedefle qualche homìcidio, over alcmio reftafle ferito, conftando ciò dalle prove, òperlegitimi indiz; all Dmcio non fi faci veruna condanna)nàà il folo Vifo, e reperto. Detti Pnvil. VerJ. Imper. fi occurrerìt» Nelle