Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/255

247 dove anco pollino ricevere rifpoHa à pofitioni, fecondo le occorrenze d. Che gli altri Ufficiali, che dipendono dalla Magnifica Comminuta di Trento, fiano obbligati comparire nel detto Salone allibanchnn detto luogo dellinati, ogni volta che per il loro ufficio faranno ricercati, cofonne il (olito all’ora diVefpro, ed ivi udire, e terminare le controverlie, edefeguire quanto al loro ufficio afpetta, ed appartiene; (alvo li Signori Sindici, li quali doveranno neffi giorni Coliti predare la debita udienza ordinariamente nel Salone al banco per queffiufficio fabbricato., 5. Che parimente il Signor Giudice delle Minori Caule, per l’avvenire habbia da predare la lolita audienza utili giorni ordinarli, nel detto luogo del Salone, nell’idedb Tribunale, dove (lede ilClariffimo Sig. Podeftà, la mattina all’ora di Terza, nelli giorni di Martedì, Giovedì, e Sabbato. 6. Che alcun Notaro benché di Collegio non ardifcà procurare, o avvocare avanti il Clariffimo Sig. Podeftà, Signori Giudici Delegati,Sig» Vicario Spirituale, e Sìg. Malfarò,* ed altresì ni un Dottore, benché di Collegio, come Notare ardifea rogarli d’aleuti iftrumtnto,contratto,© ultima volontà, fatto pena di nullità, e di marche dieci al Fido tante volte, quante farà contrafatto, come nel referitto del dì it. del córrente me f e di Genaro: per il che podi ognuno Coritràfaciente «fière inquirito

  • e punito, v* ^ j w cDi

più ) che tonforme alV Indulto, e Privilegio concettò da Sua MaeftàCefarea a quello Vefcovado di Trento, lòtto li 28. Ago fio 15-97. flint! Procuratore, ò Principale, fia chi eflèr fi voglia, ardifea d’appellarfi fupplicare, ò ridurre alla Camera Imperiale così di Spira, come della’ Refidenza di Sua Maeftà, ò ad altro luogo, e luperior Tribunale in quaìfivoglia caule, azioniamosi reali, come per fonali, ed in qual rivoglia altro modo nominate, dalle fentenze definitive, ò interlocutorie, che loffero fatte per Sua lUnftriflìma, eReverendiffimaSignoria, odali Eccello fuo Conììglio, ò Reggimento, in caufe però, e contròverfie, che non afeendino, ò non eccedi no la fummadi Ragnefi quattrocento d’oro,* ma’debba ognuno acquietarti à tali fentenze, che per virtù di tal Indulto nòn pofiòno ricever appellazione in contrario. B quello lòtto la pena di nullità di tal atto in contrario iplo iure, ed ipfo faélo,* la quale adeffo per all’ora, ed all* ora per adelFo, indiò Privilegio fi dichiara, e di marche cinquanta d’oro à cadauno, che cootrafarà, d’elfer applicata la metà alla Camera del Fifco di Sua Maeftà Cèfàrea, e l’altra metà alFifco di Sua Illiiftrìlfima, e Reverendiflima Signoria, e come più àmpiamente in detto Privilegio li contiene, al quale s’habbia relazione,e ciò s intendi tanto delle prefenti, quanto delle future» Si conferma ìa deliberatone già fatta, con li fógr a]crètti ’ordini Comandando che quelli f ino meff in effe anione, fotto pena di utilità ipfo iure di tutte leCofe, che fafferò per farfi in altri luoghi, che nelfopraferitto Uditorio, over Sài òtte, alla quale dichiaratone, Gt» ordinatone non goffi reìumfiàrfi: 1E delle tefe fopr aferitte venghi fatto un publico editto; falcia fempire in ’tutto /’ autorità «&» fra, e /’arbitrionoftro di ordinare altrmente-, fe ci parerà più efge diente* Signat.Li ai. Gemo 1704* Pietro Alejfaiìdriiìo * 2-4 11 pre