Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/254

246 Diche I’ Uluftriffi, eRev. Sig.il Sig. Carlo Madruzzi Vetcovo, e Principe di Trento Sig. Noftro Gratiofifl:, fi è compiaciuto di concedere, che li Tribunali così de’Giudici in prima iftanza, come delle Appellazioni, fiano ’ridotti in un l’olo luogo, ed ’à quello effetto fi hà deputato il Salone fopra il Monte Santo } à beneficio publico, e comodo dì quella Città 5 e màlfimamente de’ Litiganti, pare anco bene, ed honefio, acciò le cofe paifino con quiete, e tranquillità, che li faccia la debita provigione, ed ordini tali, acciò ne rifiliti il deliderato fine. Però Sua Signoriallluflrid’. e Reverendi!!, per vigore del prefente Proclama, ordina, e ftrettamente comanda, che alcun Dottore ^Avvocato, ’Procuratore, Notar o, Litigante,

  • ò altri, fia di qualunque condizione effer fi voglia, non ardìfca in

modo alcuno avanti a’Giudici, ò dentro à quel luogo feparatamente tifar parole alterate, ingiuriofe, provocatorie, ò di forte alcuna fintili, e molto meno verfo il Giudiceufar parole inpertinenti,ò meno cheoneile: E quello folto pena di Ragnefi dodeci d’edere applicati alFifco tan te volte, quante farà contrafatto, Lenza fperanza di grazia alcuna. E fe T ingiuria farà de fatti, Lotto la pena del doppio, d’elfer applicata, conte di fopra, e quelli, tdie non haveranno da pagare in beni, pollino effere puniti di pena corporale ad arbitrio, di Galera, Bando, e Corda. E le fudetre pene s ’intendino in aumento, cioè olrre le pene legali, Statutarie, e di Proclama, nelle quali fodero incorfi.Volendo, che il Signor Podefià habbiaà fare l’officio fuo, non volendo, che per quefla provifione fia impedita la Tua autorità, e che in cadauno délli fiidetti cali li Giudici della caufa, per la quale farà nata controverfia nel luogo predetto, poffino inquirere, procedere, e punire li Contrafacrenti, con facoltà di poter diminuire la fudetta pena pecuniaria, fecondo parerà,e convenirà, per la qualità del fatto nè da tali feritenze fi polli appellare; ma folo fia rifervato il femplice ricorfo à Sua Signoria Illuftriffima, eReverendiflìma, pretendendo effere indebitamente gravato. E di più, che nel redo fiano offervati li feguehti Capitoli per odervazione del Auditorio,ò fuoco di tener ragione, come di fopra per Sua Signoria Illuflriffima, e Reverendiffima graziofamente concedo, e ftabilito, come nel Decreto fopra ciò fatto, appare. 1. Che il Clariffi Sig. Podeflà dia udienza ’nel Salone, fedendo al Tribunale à quedo effetto fabbricato, nelli giorni ordinarii, come nello Statuto al Cap. 2. in Ci vii. 2. Che parimente il Sig. Malfarò fia obbligato à dar udienza nel predetto Salone al Tribunale predetto, due giorni della fettimana, cioè il Martedì, ed il ’Sabbato ad ora di Vefpro, nel qual giorno, e luogo, poffa anco udire, e terminare le caufe, che ad edo Sig. Madaro fodero delegate, lènza obligo di venirvi gli altri giorni deputati, come nel feguente Capitolo. 3. Che tutti li Giudici Delegati in caufe commlflarie, fiano obbligati comparire nel detto Salone alli loro Tribunali à quedo effetto fabbricati, due giorni della fettimana,cioè il Lunedì,e Venerdì al fuonc della Campana delleGuardie,la quale per convocare nel luogo predetto detti Signori Giudici d’appellazione, è Commedarii, farà fonata la feconda ora dopo mezo giorno, nelli giorni, come di fopra damiti ì E nel l’ora predetta habbiano d’afcoltare, decidere, e terminare le caufe à loro commede nel luogo predetto: Poffino però edere efamipati li Teftimonj à Cafa loro, dove