Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/24

r: j’i > i r SMi 16 LIBRO della canfa, l’e dame fia di niftùn valore. E l’ifteftò Giudice infieme col Notaio incorra nella pena di libre dieci, per ciafcuno, e^ ciafcuna volta, ipfo faclo 5 la metà alla Camera Epifcopale, l’altra metà d’eflèr applicata alla Communità; e di più fiano obbligati all’interelTe alla parte: effaminato il Teftimonio, le gli leggala depolìtione. Parimentegl’efiraminatori fiano obbligati tener fecrete l’atteftationi delli Teftimoni, e itoli pollino propalarle, ò manifeftare direttamente, ò indirettamente con parole, motto, fcrittura, 6 demoltranza, li detti delli Teftimoni ad alcuna delle parti, ò ad altra perfona mà li tenirano fecreti, fin alla loro publicatione: lòtto pena di libre dieci d’applicarfi come di lòpra 5 oltra l’altre pene limitate dalla legge. Delle prove da farli fra tempo determinato. Cap.29. P Arimente Statnimo, & Ordiniamo^ che fatta la conteftatione della lite, come di l’opra, veramente,ò fintamente, tra qual fi voglia peiTone, ciafcuna delle parti polli, e debbi far le fue prove, in termine di quindeci giorni utili, dopo la conteftatione; di modo, che li Teftimoni giurino, e teftifichino nel detto tempo. Salvo, che’l Giudice Pretore, ò Officiale ove fi tratta la caufa, polla determinare il termine, con cognitione della caufa, havttto riguardo alla qualità di quelle, il qual termine fia commune à l’ima, e l’altra parte. Che ie’I Giudice da fe Hello abbreviata il tempo, s’intenda abbreviato à l’una, e l’altra parte: nel qual termine abbreviato fi fervi la forma del prefente Staturo, à far le prove: volendo anco, che fi dii un folo termine probatorio, e non più, e s’intendano giorni utili, né quali, per legge municipale, fi deve tener ragione; e ne quali il Giudice, Podeftà, ò Officiale, ove fi tratta la caufa, venirà al Tribunale, e perfeverarà al Banco del fuo uffizio l’hore giuridiche ordinarie, e non ordinarie. Dovendo il Notaro del Giudice, ò altro Notaro fcrivere ne gl’atti, in che giorni il Giudice fia venuto, e perfeverato al Banco; acciò in qualunque tempo fi polla conofcer la verità; lòtto pena di carantani trenta, per ciafcuno, e ciafcuna volta - E nelli primi quattro giorni delli quindeci, l’Attore debbi produrre tutte le fue Pofitioni, e Capitoli, de quali vorrà fervirfi nella caufa, a fundar la fua intentione realmente, & attualmente; coli anco il Reo in fpazio d otto giorni, dalla conteftata lite, fia obbligato produrre tutte le fue eccettioni dilatorie, e peremptorie, Pofitioni, e Capitoli, de quali vorrà prevalerli nella caufa, per riffiutare l’intentione de l’Attore, e fundar la fua diffefa; qual tempo tralcorfo, tanto l’Attore, quanto il Reo non polfa produrre cofa alcuna delle prefate occafioni antedette nella prima inftanza; eccettuati gl’inftromenti, quali fi pollano produrre fin alla conchiufione in caufa exclufive: ma fe l’una delle parti s’eflebifce voler riffiutare li Teftimoni prodotti dalla parte contraria,fe tali Teftimoni fono nella Diocefi noftra, fe gli concedano dieci giorni continui, e s’intendano continui tutti li giorni correnti, fe non fiano ferie introdotte ad honor d’iddio, & de Santi, ò in utilità de glhuomini; come appare nelli Statuti, particolarmente fotto la rubrica della cognitione delle caufe delle appellatami. Se poi gli Teftimoni fono fuori della Diocefi noftra Trentina fe gli darà un giorno Legale,cioè quatro miglia Todefchi, ò venti miglia Italiani per giorno, quali giorni fiano continui; nè fi conceda maggior tempo; rimettendo però la dilatione ad arbitrio del Podeftà: e quello habbi luogo in tutte le prove neceftarie: quali giorni, e dila rioni trafcorfi, s’aftegnino quattro giorni utili à pubblicar il proceflò: poi quattro parimente utili à conchiuder in caufa: qual conchiufione feguita, il Podeftà habbi un mefe di tempo computato dal giorno della prefentatione del procedo, à far la fentent za» ili