Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/228

320 procedere, fotto pena di nullità di qualunque atto oflervato. Salvo ^ che nelle Caufe Criminali fi pofla procedere alla cattura, indicii, e difefa, non eflendo fimili atti nutritivi di peccato, ma à confervazion pubblica introdotti. Volendo anco, che nelli fudetti giorni fi pollino concedere, edefequire le citazioni, fare, ed’intimar mandati per li giorni non feriati, produr commeilioni, delegazioni, ed appellazioni, far iftrumenti, eflendo che in quefli fimili atti non v’è neceflaria cognizione, decreto, ò ftrepitogiudiciale. È che al tempo del Carnevale, Raccolto, e Vindemie, fi polla non folo procedere in Criminale, ma eciàndio nelle altre caufe per fua natura, overo per privilegio e referitto fummarie, ed in caufe compromiflarie. Di più avanti l’officio delli Sindici, Giudice delle minor caufe, ed avanti gli altri Giudici, ed’Officii, che hanno dipendenza dalla Magnifica Comunità. E finalmente nelle caufe ordinarie, quando overo per la Parte efpreGfamente, overo tacitamente, fofle flato rinunziato ad effe vacanze. Dichiarando di più, che ne’detti giorni di vacanzè introdotte ad utilità degli Uomini, fi pollino fare qualunque decreti, mandati, commeffioni, fecondo l’ordine, e forma degli Statuti di quella Città, fecondo il bifogno ed occorrenze de’ cali. E quello tutto, non oftante qualunque altro Ordine, ò Statuto in contrario, al qualle nelle cofe contrarie à quello s’intendi derogato, come dalla confirmazione dell’Illuftrilfima Superiorità appare.