Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/22

conteftatione della lite; e fi polla procedere, come fe la lire folTe fiata conteftata: che fe ricuferà rifpondere, uè contefìerà la lite, fi reputi come abfente, e fi proceda come di (òpra. Che ’1 termine concedo à provare, ferve per conteffatione della lite. Cap. 20. P Arimente Ordiniamo, che cialchedun termine conceffo alle parti, per provare, vaglia in luogo di lite conteftata, ed induca conteftatione di hte; fe pure quella non è fiata indotta. Delli Capitoli, che devono ammetterli. Cap. 21. P Arimente determiniamo, che tutti li Capitoli, tanto nella caufa principale, quanto neH’appellatione, fiano ammelfi, fe non faranno duplicati; lalva la ragione de gl impertinenti, e di quelli, che non devono efler ammelfi nel tempo della dilputa della fentenza definitiva; non oliando qual fi voglia Statuto. Il medefimo s’olfervi nelle polmoni. Di legitimar gl* Interrogatorii prodotti. Cap. 22. S Tatuimo, & Ordiniamo, che gl’interrpgatorii, che fi producono, fiano legitimati per il Giudice, il quale debba cancellare quelle cole, che à le pareranno non legitime, avanti che fi proceda all’efame de teftimoni. Di quelli 3.che producono Capitoli, Pofitioni, eccettioni, fono obbligati darne Copia alla parte contraria - Cap. 23. S Tatuimo, & Ordiniamo, che ciafcun producendo libello, dimanda, pofitioni, capitoli, eccettioni, replicationi, e cofe limili, referitto, over fuppliche, ò altre fcritture prodotte in luogo di dimanda, fia obbligato produrle duplicate: una delle quali refii apprellò il Noraro della caufa, l’altra alla parte contraria; e producendole fole, fia data la copia alla parte, à fpefe di chi produce. In ogni altro inftromento, fcritture da produrli in Giudiciò, mandati di procura, tutela, cura, findicato, copia neH’elTeeutione di fentenza, ò laudo, e nelle caufe minori di libre venticinque, fia datta la copia della dimanda, ò di qualunque altra cofa a fpefe di chi dimanda. Delli Notari, che devono dar le copie fra un tempo. Cap. 24» P Arimente Statuimo, & Ordiniamo, che gli Notari in fpazio di tré giorni, purché non fiano impediti d’infermità, giufta abfenza, ò altra caufa legitima, ricercati debbino fare, e dare le copie de gli arti in Giudizio, de quali fono fiati rogati. Gli altri inflromentl poi, ò contratti cavare in publica forma, ricevuta la condegna mercede, in termine d’otto giorni, dopo che faranno ricercati; fe non hauranno giufio impedimento; e chi contrafarà paghi cinque libre di moneta di Trento d’applicarfi la metà alla Camera Epifcopale; l’altra metà alla Communità della Città di Trento; e quello per il palfato primo termine; che fe di nuovo per altri otto giorni non darà la co