Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/213

iso però perpetuai affitto J e livello,* Il che come ufitato da tempo, che noti vi è memoria in contrario, & admeflo. dalle padate Coftituzioni in quello Diflretto, non conviene, che hora fia indifferentemente proibito; mafifimamente potendo, e dovendo li contrafacienti edere penitenziati in foro poli; e quegli anco potendofi in calo di fraude, e di malizia caftigare fenza limili proibizioni in foro fori di pene flatutarie, e legali comminate in altre Coflituzioni. § ii. Alcuni fono fòliti comprare annue rendite, ove. ro cenfi, per il prezzo. U Ndecimo; Che dovendo effer la legge chiara,fia nella generalità delle fudette, e feguenti parole, proibito il comprare il cento già coflituito da altri con il patto, del quale fi fà menzione > non potendofi confiderar fraude, inganno, ò malizia; nè meno ritrovandoli ciò effere vietato per qualdvoglia legge canonica, overo civile; perciò farà neceffario, nel prefente foprafcritto capo dichiararli talmente, che contrala mente non fìa ridretto il commercio e contrattar tra le perfone. §. 12. Altri all’incontro vendono Vini, Grani & altre mercanzie à prezzo più caro, di quello, che ve^ ramente vagliano al tempo del contratto, c ciò per caufà della dilazione data alli Compratori per pagare D uodecimo; Si pone per riverente ricordo, che fi reda con grandiffìmo dubio che per non effer prefcritto modo, emetta àquelli,che danno in credenza di qualche lecito, & oneflo guadagno, il qual anco in foro confanti* fi fuole admettère, confederata la qualità delie perfone in cafo di penurie, e caredie, li poveri Contadini non troveranno robbe in credenza il che cagionerà loro, che dovendo alienare gli flabili, viveranno in continua miferia con le famiglie loro; Onde li Gentiluomini, e Cittadini non ritroveranno ficurezza ne* Contadini di poter locar li fuoi Mali. §13. Alcuni pratticano un 5 altra forte di frode &o; il che però al Locatore. T Erzodecimo; Che fia giudicata ufura, fe il Padrone nel locar, ò affittar un fuo mafo, overo podedìone, con effi parimente confegnaffe al Conduttore alcuni animali ftimati, dé* quali valendofi egli ne luoi bifogni, per la vecchia/a, overo difetto naturale moriffero; Solo il Padrone habbia da fentir il danno, volendo ogni oneda ragione f che ponendovi il Padrone il capitale, & il Conduttore la fatica, à quello redi il capitale ficuro, Scà quello la metà de’nodrumi; overo almeno che ficcome il Conduttore ne cava la metà del frutto, e non del fuo, ma di quel del Padrone li nutrifce, e foflenta, che ancor effo almeno per la metà concorredè nella perdita fatta degli animali. E però fi giudica, che farebbe meglio, pofpofla fimile proibizione, fargli ordine, e prefcriverfi modo di fare foccide d’animali, il quale fi fornirli nifltrerà d’approvarli, affinché per la fudetta inibizione generale, non fia cagionato danno a’ poveri Contadini, che altamente non ritroveranno foccorfo, così facilmente, in limili bifogni. V § 14. E peV