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190 FORMA DI CONSTITUIRE LI CENSI NEL VESCOVATO DI TRENTO. E Dichiarazione d* alcuni Cafì, e Contratti illeciti Secondo P intenzione data nel Sinodo Diocefano, fotta il Capi, tolo delle U/ure, e Contratti illeciti 3 tenuto /’ Anno 1593. CARLO PER DIVINA CLEMENZA, DELLA SACRA ROMANA CHIESA CON TITOLO DI S. TOMASO IN PARIONE CARDINALE MABRUZZO, VESCOVO, E PRINCIPE DI TRENTO&c. A Perpetua memoria. Ancorché li noftri Predeceflori invigilando alla lalute delle Anime,& affi comodi de’Sudditi,non habbiano trascurato, lecondo le circoftanze de’ tempi, di dar in publico diverte Ordinazioni, e Coffituzioni,à fine di Spegnere l’ingorda cupidigia dell’avarizia, e totalmente Sradicare dalle menti de’ Sudditi la malvagità delle IJlure, ad ogni modo bavendo noi intefo da Perfone degne di fede, e più chiaramente comprefo dall* inquifizioni criminali, di noftro comando contro de’ Ufurari, non molto fà formate, qualmente il fomite dell’avarizia, habbia talmente ingombratogli animi de’noflri Sudditi, chepoftergate tutte le Ordinazioni, e CoStituzioni piamente emanate non s’arroffiSch ino con diuerfi modi clandeftini, e mantellate guife, nelle creazionide’cenfi, ed’affìtti defraudare, ed’ingannare li Poveri, Specialmente con obligarli à ricever’in luogo del danaro altre merci, e robbe non

  • confacevoli alle loro indigenze, à prezzi ingiufti, & eccellivi confeflìo’

nati: Noi per debito del noffro Qficio Paftorale Seguitando l’orme de’NoSiri Predeceflori, per togliere e divertire fimil Sorte de’ frodi, ed’inganni e provedere alia Salvezza dell’anime,ed’indennità de’Poveri, acciò quelli non venano Sepolti in una profonda voragine di Ufure, habbiamo flimatoifpediente di ftatuire,come ftatuimo, ordiniamo,e decretiamo, che nell’avvenire li cenfi,over’affìtti debbano confiituirlìfopra cofa immobile affretta tra li Seguenti requifiti 1. Che Sia di Sua natura frutti fera, ed’abile à render l’affitto. 2. Che Solamente refti obligata al pagamento deIcenfo,e non già gli altri beni del Venditore del Cenfo, Se non in cafo di evizione,e per Sicurezza della cofa, cioè che quefta Sia propria del Venditore, fruttifera,e capace alla preftazione del medefimo Cenfo. 3. Che fia di valore equivalente al Capitale del Cenfo, colterzodi più, in cafo di ripeter’il medefimo Capitale, come Sotto lì dirà. 4. Che il prezzo Sia intiero, e confifta hi pronto danaro numerato alla prefenza de’ Teftimoni, e del Notaro, e non già confeflìonato, òcojne dicono antecipato, il qual prezzo elio Venditore realmente Senza frode, fimulatione, e finzione riceva con patto efpreffò di poter redimerlo, à piacimento del Venditore, non oftante qualunque prefcrizione. 5- Se la cofa periffe in tutto, over in parte, s’intendi perirea pericolo del Compratore overo Se per cafo accidentale, e fortuito fi rendeffe in fra