Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/18

to LIBRO ne predetta, delle quali cofe predette, ed infrafcritte s’habbi fede all’officiale publico, dando la relatione, che la commilitóne è fiata fatta nel modo E redetto. E ciafcun vagabundo, overo non habitante nella Città di Trento, orghi, ò Diftretto, debba, e polla efTer citato perfonalmente, fe fi trova; altrimente fi polla citare ad alta voce dell’officiale lòtto le fcale del Palazzo di Trento, nella contrada della beccaria, e del cantone, luoghi à ciòconfueti, che fi prefenti al Giudice, ò à qualunque competente Officiale nollro, ò de nollri Succeflòri, due volte in diverfi giorni: attaccata la citatiane in albo del Podeltà: à quali citati fi conceda termine almeno di tré giorni à comparire, da elfer allignato per il Giudice, ò officiale, ad inftanza di rfu fi lamenta, ò fi vuole lamentare di lui. La quale - citatione in ciafcun delli predetti cali fia tenuta fofficiente, e legitima; intendendo fotto il maIchio anco la fèmina: aggiongendo parimente, che l’officiale debba nel dar la relatione della citatione da fe fatta ad alta voce, nominare quelli, che furono prefenti: & le cofe predette habbino luogo in qual fi voglia cafo, ò caufa, ne’ quali ad inftanza di qualche perfona, per ordine del Giudice, over officiale noftro, ò delli noftri Succeflòri, farà fiata la citatione: contra la quale non fi polla dedurre oppofitione, ò eccettione alcuna, dovendoli tenere nelli predetti cali, e caufe legitima, e fofficiente: non oliando legge commune, ne’ Statuto alcuno. Salvo, che cìafchedun officiale s’intenda haver commilfione dal Podeftà, ò altro Giudice, e perciò polla, fenza dare avilo al medemo Giudice,LIfficiale, ò Podeftà,citare qual fi voglia perfona, ad inftanza di chi ricerca,à comparire, e rifponder in jure: volendo, che le cofe predette habbino luogo, quando la caulà fi tratta appreflò di Noi, ò de noftri Vicarii Spirituali, e Podeftà in tentpoi-alibus, ò qual fi voglia altro Giudice. Determinando, che qualunque citatione, eflècutione, relatione, prefentarione di lettere fatta in qual fi voglia giorno, anco fèriato in honore di Dio, che per il giorno non feriato debba comparire, vaglia, e fia rata; non oliando legge, ò confuetudine in contrario. Delli Citati 3 e non requisiti in occafione della Citatione- Cap. 8. S Tatuimo, e Determiniamo, che,fè qualche perfona querelerà, ò farà citare alcuno, con farlo anco dimorare alla prefenza del Giudice, fenza dirle, ò dimandarle, che cofa pretenda: anzi lo farà citare per altro giorno,in cafo tale l’attore, che hà fatto citare, fenza dire, ò fare nel primo termine, fia condannato nelle Ipelè: & avanti il quale farà chiamato,le nel giorno della feconda citatione paflarà anco con filentio, il Giudice lo condanni in carantani dodeci dapplicarli alla Camera Epifcopale j e di piò nelle Ipele, ecl intereftè fatte dal citato, col venire al Giudicio, Ilare, e ritornare, da fallarli dal Giudice, fe pure quello non conciterà, che per giufto impedimento babbi celfato procedere contrai citato. Che li precetti ordinati per il Signor Podeftà, debbano efler fotti in foritto. Cap. 9. S Satuimo, & Ordiniamo, che fe’I Signor Podeftà imponerà precetto, ambasciata, ò mandato ad alcun officiale, da farli a perfona, ò alla lui cala s ad inftanza d’alcuno, fotto lequeftro, ò di tener in lalvo, over per altra caufa, il detto officiale fia obligato in fcritto portar il tenore del detto Precetto»