Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/175

DE* CRIMINALI 167 Cittadini di Trento, Noi Aleflkndro Vefcovo, e Precipe di Trento volendo effe Confuetudini, Statuti^e antichi Privilegi di detta Città di Trento confermare ancor Noi di nuovo fecondo dette Con fuetudini, Statuti ed antichi Privilegj di erta Città di Trento, ftatuimo, ed ordiniamo che niunaPerfona terriera, ò foreftiera in avvenire ardifca, ò prefumi, ò tenti menare, condurre, ò far portare, e condurre alla Città di Trento, nè al fuo, ò per il fuoDiflretto, inqualfivogtia modo, alcuna forte di Vino foreftiero, e non nato, nè raccolto nelle Terre, e Vigne delli Cittadini, e Diftrittuali della Città di Trento, porte, e fituate frà li feguenti confini, cioè, dalle Ville di Matarello, di Romagnano, e della Valìorda in sii verlo Trento, dal Bus di Velia, da Gardolo, dal Cartel vecchio, e da Caftellieno, in dentro verfo Trento, fotto pena di lire cento di buona moneta, per ogni carro, di venticinque lire per ogni foma, e di lire cinque per ogni rtaro di Vino, e della perdita di erto Vino, delli carri, Bovi, ed altri Animali, e robbe, con le quali farà portato, ò condotto detto Vino, metà della qual pena venga applicata alla Cannerà Vefcovale, e l’altra metà alla Communita di Trento, ed alli Captori, overo Accufatori. Eccettuati però li Vini di malvalla, e mofcati, li quali impunemente portano efler condotti alla detta Città, fecondo l’antica confuetudine, come ancos*intendino eccettuati li Vini parziarj, cenfuali, e decimali delli noftri Cittadini, e delli Signori Canonici abitanti nella nofti-a Città di Trento, e non già delli Contadini, nè delli Nobili, che non fanno, nè concorrono alle guardie delle porte, e delle mura della Città di Trento, nati, e raccolti fuori delli fodetti confini; li quali Vini decimali, e cenfuali potranno erti Cittadini, ed abitanti della Città di Trento condurre impunemente, e fenza veruna molertia, alle loro abitazioni, e dove loro piacerà, fecondo l’antica confuetudine; volendo però, che quelli tali debbano dimandare la licenza dalli Confoli, ed à quelli dare dirtinta notizia, e ragguaglio * quando, e quanto Vino fiano per condurre, e dopo che farà condotto, debbano di nuovo alli medefimi Confoli notificare, e manifeftare la quantità di detto Vino condotto, à fine di ovviare alle frodi, che partono occorrere: il che non facendo, incorra nella pena del prefente Statuto, come fe avellerò condotto Vino proibito; e che niun Officiale della Città di Trento, fotto la pena predetta, porta dare ad alcuna Perfona la licenza di condurre li fodetti Vini fòreftieri: Volendo, e comandando, che alle medefime pene foggiaciano tutti quelli, che ricetteranno nelle loro Cafe, ed abitazioni gli accennati Viniforaftieri, nati fuori delli fopradetti confini, rimoflfa ogni fcufa. Conftituzione del Reverendiffimo Vefcovo Giovanni. Sopra lo fteflò foggetto. l Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che fe alcun Cittadino di Trento inavve- nire comprarle, ò fotto qualunque altro titolo anco lucrativo aquirtafle qualche Pofteffione, Beni, overo Affitti, ò Decime, fuori di detta Città di Trento, e del fuo Diftretto efiftenti, dalli quali raccoglieffè, e ricavalle dei Vino, non polfa detto Vino, ò parte di elfo condurre, ò far condurre in alcun modo alla detta Città di Trento, overo al fuo Diftretto, fotto la pena in detto Statuto contenuta, al quale per il prefente non debba efler derogato negli altri punti, ed articoli, eccettuato, che li confini del Vino pennellò da condurfi, fi eftendino, ed erteli s’intendano nell’avvenire per tutto il Territorio, overo Diftretto della Podeftaria di Trento, fuori delli quali, tutti li Vini, che verranno raccolti, riabbiano, a debbano reputare per Vini foreftieri, e proibiti, come fopra,da condurfi. Noi