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!66 LIBRO TERZO Cittadini e Canonici,e loro Servitori,non deve aver luogo rifpetto agli Schioppi li quali neraeno dalle predette Perfone po/Tono portar/] publicamente per la Città nè da qualunque altro, caricati di polvere, di balla, e con fuoco, ò con l’accialino, che per fe fte/folo batte, ed accende, /òtto pena di Rainefi dieci per ogni contrafaciente fra il giorno, e del doppio di efia pena, ed anco d’un tratto di corda, fe averà contrafatto di notte tempo. E le alcuno porterà di giorno, òdi notte tempo per la Città di Trento, ò perle Ville di fua Giurifdizione nafco/lamente armi, ò Schioppi curti da fuoco, òperfefteffi, capaci à fcuoterlo, carricati di polvere, e di balla, incorra nella pena di Raine/i venticinque, e dell’amputazione della mano delira, ed in tutti li predetti cafi di contrafazione in tempo di notte venga duplicata la pena pecuniaria d’applicarfi al Fifco.

Che mimo dopo il terzo fuono della Campana in tempo di notte podi andare per Città lènza qualche lume; Cap. 115.

I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che non Zìa lecito ad alcuno, dopo il terzo fuono della Campana andar in tempo di notte per la Città, /ino al fuono della mattina, fenza qualche lume accefo, fono pena di lire dieci di buona moneta per ogni volta, che vi farà andato con le armi, e di carentani vinti, fe vi farà andato fenza armi, ogni qual volta non abbia giu/la caufa di andarvi:

Se poi vi andafle con armi, e con il lume accefo, incorra nella pena di lire cinque come pagarebbe di giorno, eccettuati quelli, à quali trà il giorno è lecito il portar armi, come fi è detto di fopra, ed anco à quelli fia lecito portarle di notte tempo, congiontamente però con un lume grande, ò doppierò, mà non con picioli lumi.

Che tutti gli Albergatori, ed’Olii debbino notificare alli loro Ofpiti la proibizione dell’armi, come fopra. Cap. 116.

I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che qualfifia Olle ed Albergatore fia tenuto denonciare, e notificare alli loro Ofpiti ne! loro arrivo, la prohibizione contenuta nel proflimo precedente capo dello Statuto: efe l’Ofpire fuo di ciò nonavvertito porterà Tarmi, incorra l’Albergatore nella pena di lire tré dibuona moneta, e fe detto Ofpite fia fiato avvifato di quanto fopra, ò nò, farà creduto al giuramentodelTAlbergatore, ò Ricettatore, òdelia fua Moglie, òdi altra perfona della fua Famiglia.

Del Vino che non deve effer^ condotto alla Città di Trento, fecondo il prefcritto del Vefcovo AlefTandro. Gap. 117»

I NoItre, attendendo l’antichiffimaconfuetudine della Città, eDiocefe, ed“ anco del Diftretto diTrento, dalonghiffimo tempo in qua oflervata per il mantenimento del buon Stato della noftra Città di Trento, flante iche noftri Cittadini non poflòno vivere di altre entrate, che diquelle derivanti dal Vino, confiderando anche gli Statuti della medefima noftra Città, fatti, e Stabiliti dalTUluftriffimo Prencipe Signore Signore Leopoldo Duca d’Auftria Padre delTllluftriffimo No/lro Cariflimo Cognato Signor Frederico Duca d’Aulirla &c. e dal noftro Predeceflbre di felice memoria Mon/ignor Alberto Conte di Ortemburg, eVefcovodi Trento, eco/i parimente li privilegi in quello fiefiò propofito di non dover/i condurre il Vino alla Città di Trento, col confenfo di tutta la Patria, conce/lì dal prefato Signor Duca Leopoldo alli Citta