Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/173

Delli angheri, e fcale, che fi devono tenere in ogni Quartiere* della Città. Cap. no. T Noi tre ftatuimo, ed ordiniamo, che la Communità di Trento fia tenuta tempre avere in ogni Quartiere della Città,ed ove li Proveditori giudicheranno più opportuno, Tei buoni alighieri, e fei buone longhefcale, almeno di cinque paffi per cadauna. Delli Pifiori, e Fornari, ed altri, che non devono di notte tempo, ed in contingenza di vento portare lumi. Cap. in. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, cheniun Piftore, ò qualfifia altra Perfona portar debba per la Città in tempo di notte, e di vento, nè fuoco, nè junu, ò torcieaccefe; mà iolamente fia lecito portar candelle, e doppieri ac«cefi nelle lanterne, e non altrimente, fotto pena di carentani otto al Fifco per ogni volta, e per qualunque contrafaciente. Che nella Città non fi debba fare impegolatura de Navi, e collatura di Sevo, nè alcuna Fornace. Cap. 112. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che veruna Perfona, dentro delle mura della Città, non debba impegolare navi, nè collare il fevo, nè fare alcuna fornace; e chi contrafara, incorri per ogni volta nella pena di foldi quaranta per la impegolatura, foldi vinti per il fevo collato, e Iiri dieci di danari Veronefi per la fornace, e nella perdita di efia. Di quelli che non aneleranno all* efèrcizio militare, ò alla guardia de’ podi allignatigli. Cap. 113. T Nol’tre ftatuimo, ed ordiniamo, che qualunque Soldato arrolato della Città, fia à piedi, òà cavallo, overo Guaftadore, non anderà al fuo efercieio militare, overo al luogo, e pollo della fua fcorta, dopo che li farà fiato notificato, e proclamato dalla Città, o vero ardirà di recedere da detto luogo, e pollo, fenza licenza del Capitanio, incorri il Soldato per ogni Cavala Io nella pena di carentani fedeci, il Pedone nella pena di carentani quattro, ed il Guaftadore nella pena di carentani due, e e più ad arbitrio del Prencipe, ò del fuo Podeftà, e delli Confoli, e Provifori di Trento, fe non averà avu. ta giufta caufa, e legitima fcufa. Che non fi debbano portar Armi per la Città. Cap. 114. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che ninno, tanto della Città, quanto del Vefcovato, e di qualunque altro luogo, nell’avvenire ardifca, ò prefumi portare fra il giorno armi per la Città di Trento, cioè corrazza, giacco di maglia, elmo, òmorione, guanti di ferro, rodella, feudo, over altre armi tanto offenfive, che difenfive, e chiunque contrafarà, incorri ogni volta nella pena di lire cinque di buona moneta, e ciò fe non averà avuta la licenza da Noi, ò dal notiro Capitanio, ò Podeftà: E fe averà portato le fodette armi di notte tempo, incorri nella pena del doppio della precedente, eccettuati li Cittadini, ogniuno de quali, che vorrà portar armi, debba avere in beni il valore almeno di ducento ducati d’oro, come pure eccettuate le Perfone della famiglia delli detti Cittadini, e delli Signori Canonici, le quali fervendo attualmente con certo falario, fuori d’ogni dolo,e frode, pollano portare le dette armi, fecondo l’antica confuetudùie; ciò però che fi è detto delli Citta