Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/17

parti forte fiato con ogni pienezza d’autorità compromeflò negl’Arbitri, ed Arbitratoti già detti: quando però gli fteflì communi amici non haveflero enormemente, ò ingannevolmente aggravata alcuna delle parti: che’n tal calo la calila fi porta ridurre à l’arbitrio del Giudice ordinario, dalla cui fentenza, fe farà conforme al primo Laudo, non fi polfa appellare nè di riduttione, nè di nullità trattare. Che fe li due eletti non s accordaranno nel definire, le dette parti portino, e debbino elegger un terzo, nel fpazio di quattro giorni, computando il giorno, nel quale li nominati Arbitri hauranno notificata la difcordia à Noi, ò à Succeflòri noftri, overo al nofiro Podeltà, ò Ufficiale: e fe le parti in fpazio di quattro giorni non s’accordaranno nell’elettione del terzo, affiora tale terzo fia eletto da Noi, ò da Succeflòri noftri; overo dal noftro Fodeftà, ò Ufficiale, nella forma, che s eleggono gli Sapienti per confeglio nelle controverfie. Et ciò, che la maggior parte de gl’eletti determinal a, debba eflèr oflfervato dalle parti, come se detto di Sopra. Et di più Noi, e li noftri Succeflòri, overo il noftro Podeftà, ò altro Ufficiale, sforzaremmo realmente, e perfonalmente li nominati eletti à conofcere, e terminare la queftione nata trà le parti: il che s’intenda tanto delle prefenti pendenti, quanto delle future. Del medemo. P A rimente determiniamo, che, fatto il compromeflò, e prefentata la dimanda à gl’Arbitri,frà lo fpazio di tre mefi continuila detta caufa debba terminarli; e caffi, che non fi finifca, s’intenda,nell’ultimo giorno del termine delli tré mefi detti, concitilo, & aflònto in caufa; fenza altra conclufioneper gl’Arbitri, ò parti: qual conclufione feguitacome fopra, gl’Arbitri fiano obligati efpedire, finire, e terminare la caufa in termine d’un mefe immediatamente feguente, ad inftanza delle parti,ò duna parte:e fe nello fpazio del detto mefe, dal giorno della conclufione in caufa, non farà data la fentenza, per mancamento de l’attore, che non infta, la caufa s’intenda deferta: ma fe, inftando le parti, la caufa non farà finita, per mancamento de gl’Arbitri, quelli incorrano nella pena di libre cinquanta,per ciafcheduno, d’applicarfi alla Camera Epifcopale. Delli Citationi di qual fi volia Perfòna 3 in qual modo debbano eflèr fatte. Cap. 7. P Arimente determiniamo, che ciafchedun habitatore della Città di 1 rento, de’borghi, e fottoborghi, cioè de molini, & altri, che fanno con li borghi di Santa Croce Pedecaftello, e Santo Martino, debba, e porta erter citato ad inftanza di chi fi lamenta di lui, ò fi volefle lamentare, una volta perfonalmente, ò due à I’habitatione, in divertì giorni, cioè per due giorni divertì avanti’I giorno del termine, e non altrimente. E ciafcun habitator del Diftretto di Trento, debba,e porta erter citato perfonalmente, ò à 1 habitatione una volta fòla, ad inftanza di chi fi lamenta, overo volefle lamentarli di lui. Se poi la perfòna da citarli, ò la fua famigliamoli habiti, ò dimori nella Citta, ò Diftretto di Trento, in caffi tale baffi, ch’egli fia citato alla fua cafa, overo al luogo della fua ultima folita habitatione, overo della fua famiglia nella detta Citta, ò nel Diftretto: purché li detti citati habbino beni nella Citta, ò Giuridittióne: & affiora fi faccia la citatione ad alta voce, prefenti due vicini della cafa, overo luogo della folita habitatioB ne