Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/168

ióo LIBRO TERZO Di quelli, che ardifìero percuotere gli Officiali di Monfìgnor Vefcovo nell’etèreitio del loro officio; Gap. 90. I NoItreftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque ardirà percuotere con Spada, Coltello, ò Battone, ò con altro lnftromento il Vice Signor Podeftà over il Capitanio di Monfìgnor Vefcovo, nell’efercizio delli loro Officij ’ over’efiftenti in quelli, fe feguirà con fpargimento di fangue, gli fia troncata Jamano, con cui averà ferito, talmente, che ha feparata dal braccio, Tettando però in arbitrio del Prencipe, di commutare la pena corporale in pecuniaria: Mà fe feguirà fenza ufeita di fangue, venga punito in lire duecento di buona moneta, quali non potendo pagare, gli ha troncatala mano, conia quale averà commetto il delitto: E fe la percotta farà fatta folamente colle mani uvote, venga condannato in lire cento di buona moneta. Di quelli, che robbaffiero, ò fpogliaffiero qualche luogo Pio- Gap- 91. I NoItreftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque haverà robbato, ò fpogliato qualche Monaftero, Ofpitale, over altro luogo Pio Ecdefiaftico, venga appicato per la gola siVl Patibolo, talmente che muori,e venga rifarcito 1 il danno inferito. De’ Ladri di Strada* Gap. 92. T Noltre ftafuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà fpogliato, òbottinaA to quaIchePerfona,òPerfonenelIe Strade,òsù IeStrade pubiche di Trento, over in altro luogo del Vefcovatodi Trento, in Strada publica, venga parimente appicato per la gola su 1 Patibolo, e venga rifatto il Spogliato del danno. Che tutte le condanne corporali debbino efìer lette, e publicate nell’arringa. Cap. 93 1 Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che tutte le condanne, e fentenze, che contengono pena corporale, dopo fatto, e terminato ^procedo, fenza alcuna citazione, vengano pubicamente lette, e prononciatenell’arringa: Dalle quali condanne, e fentenze non fi polli in niun modo dire di nullità,nè appellare. Di quelli, che s’intrometteranno nel governo di qualche Officio. Gap. 94* I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che alcuno della Città, e Vefcovatodi Trento, non debba intrometterfi in qualche Capitaniate, òPodeftaria, over nell’amminiftrazione di qualche altro governo nella Città di Trento, ò fuori, fenza licenza di Monfìgnor Vefcovo, òdel fuo Capitanio, e chiunque averà contrafatto, venga punito ad arbitrio di etto Monfìgnor Vefcovo, eccettuati quegli officj dati,ò da darli fecondo rufo,econfuetudineanticadaIIi SignoriConfìtti della Città di Trento, cioè, chelaCirtà, o vero fuoi Confoli fiano tenuti, debbino, e poifino fare, ed eleggere nel fine del loro officio altri Confoli, li quali però non pollino intromerterfi nell’ammittrazione di tal officio, fe non dopo che faranno fiati prefentati, edadmeffi da Monfìgnor Vefeovo, edà queftoaverannopreftato ilgiuramento, fecondo la forma de’ Statuti. Inoltre pollino eleggere li Procuratori, ilTeforiere, li Sindici, eli loro Notari, li Giudici delle appellazioni, li Giudici delle Vendite, li Giudici delle Tutele, con li fuoi Notari, l’officio della Camera de’ pegni ed altri offici? che fono Politi darli dalli Signoti Confoli della Città di Trento, ed anco eccettuati altri officj, che nell’avvenire de Ture ò di neceffità veniffiero coftituiu, dati dalli predetti Signori Confoli. Che