Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/163

DE’ CRIMINALI. ■155 Dello Hello Soggetto. T Noltre, perchè tal volta fi ha fperimentato, che ritrovandoli qualcheZitelI la giovine avere, ò che fpera confeguire qualche pingue, e buon Patrimonio, fpefle volte accade, che quella à mal grado, e contro la volontà de fuoi attinenti, ed anco dell’iflelfaGiovine, vien rapita per forza, e condotta ad edere Giurifdizioni, over’anco alla propria Cafa del Rattore, à fine poi di contraere con efla il matrimonio, benché non à contemplazione della Aia Perdona, ò della Ina Parentela, mà piuttofto del fuo Patrimonio, in fprezzo della medefima Parentela, ed anco della Superiorità, perciò fiatiamo, ed ordiniamo, che fe nell’avvenire alcuna Perfona diqualfifia condizione averà condotto via per forza, ò fatto condur via qualche Zitella, ò Giovine, ò Femina, cioè contro la volontà di efla Giovine, e de fuoi più proflìmi attinenti, ancorché ciò facci per caufa di contraere feco il matrimonio, tale Conduttore, e Rattore venga punito, e condannato nella pena della teli a, talmente che muori, ed anco nella pena de Rainefi cinquanta d’applicarli al Fifco. E ciò abbi luogo anco ne’ compagni, ed ogniuno di elfi, che tanto colle Perfone, quanto colmarmi vi averanno dato, e preflato ajuto, e favore, e così venghino banditi fuori del Territorio, e Vefcovato di Trento, come violatori delle firade, e capitando nelle forze della Giuftizia, fe nel termine di giorni otto non averanno pagato la fodetta pena, gli fia troncata la mano delira, e nondimeno Aeratamente venga bandito perpetuamente, e bandito che fia non poffa cancellarli dal bando, per grazia, ò con altro modo, fe non averà avuta la pace nel termine d’un mefe da tré più proflimi mafch; attinenti, maggiori di venticinque anni, con l’auttorità del Giudice: nel qual cafo poflà fidamente fcanfare la pena corporale, ed ancorché feguitTe il matrimonio trà li prefati Rattore, e Rapita, òConduttore,e Condotta via Giovine, la metà di tutto il Patrimonio, e de’beni di detta Giovine, venga applicata ìpfo fatto alli più proflìmi Agnati, overo in difetto di quelli, alli più proflìmi Cognati. Che debbanfi denonziare trà certo tempo le* violenze fatte à Donne, ò per sè Heflè, ò col mezo de’ loro Genitori - Gap. 69. T Noltre flatuimo, ed ordiniamo, che le Donne, overo li loro Genirori, Avie ò Fratelli fiano tenuti, e debbano à Noi, overo al noftro Capitano, ò Podeflà denonciare le violenze fattegli, come (òpra nelli precedenti Statuti, frà il termine di giorni quindeci, altrimente paflàti detti giorni, non fi crederà, che limili violenze gli fiano fatte per forza. Della pena de’ Ruffiani, e Ruffiane. Cap. 70. I Noltre, perchè fpefle volte accade, che col mezo de’Ruffiani, e Ruffiane, e di altre Donne di mal affare, per il più, e Vergini, e Donne maritate ed altre vengono fedotte à commettere Io ffupro, la fornicazione, ed adulterio, in grave ingiuria, e deplorabile infamia della Aia Famiglia, ò Parentela, perciò flatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuna Donna, over’anco Uomo commettefle qualche Ruffianifmo di una Vergine, ò che fulTe tenuta per Vergine d’una maritata, ò di altra Donna; effendo ella Vergine, ò Maritataci qualche condizione, e parentela, una tal Ruffiana, ò Ruffiano, veligli!frullata per tutta la Città, ed inoltre gli fia cavato un occhio, e perpetuamente bandita, e bandito, e di P’h refli perpetuamente infame, e di tal Ruffianifmo cornmeffo fi ftia al detto, overo teflimonio della Donna fedotta col giuramento, concorrendovi alcuni altri indie;. ri! il Di quel