Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/162

i54 libro te r z o „ nn» v e,-’i dote, over’altri beni, in tal cafo ad ogni requifeione di (ito Marito, venga frullata per tutta la Città, e pofcia bandita da ella Citta, Di quelli 3 che averanno condotto via qualche Donna d’altri. Cap. 67.. T Noltre datiiimo, ed ordiniamo, che fe alcuno pofponendo ogni moderna, I e roflòre ardirà fviare, e condurre via fuori di Citta, o del fuo Diftretto la Moslie d’un altro, à mal grado, e contro la volontà del di lei Mai ito, e • ga fubito incarcerato, efela Donna fedotta farà Cittadina, e ‘ ® riguardevole, gli ila troncata via la teda. Ma fe la Donna farà di bada nafcita e popolare venga punito il delinquente in lire duecento di buona moneta d’applicarti alla Camera Vefcovale, ed inoltre redi perpetuamente infame; e non avendo pagato le fodette lire duecento fra lo fpazio di giorni otto, gli da troncata la mano dedra, e venga perpetuamente bandito dalla Città e Vescovado di Trento: e fe averà condotto via la detta Donna con le fue robbe, ò beni, in tal cafo redi punito con pena capitale. Inoltre ficcome abbiamo proveduto contro le Donne adulteianti, viene ancora il provedere contro gli Uomini ammogliati, che fuori del proprio thoro contro la Legge matrimoniale commettono qualche delitto, itati,imo perciò, ed ordiniamo, che fe alcun Uomo ammogliato pubicamente, over’occultamente tenirà qualche Donna per fua Concubina, un tale venga condannato in lire cento di buona moneta, d applicati! alla Camera vetcovale • con qued’aggiornaampliazione, rifpetto àquelli, che tengono pubicamente, & apertamente fimil forte di Donne come fopra, cioè cne ntrovandofi tra quelli alcuno in qualche Officio pnblico condiamo, redi datai Officio fofpefo per lo fpazio d’un anno, e quello, che non avera Officio retti bandito per un anno dalla Città, e fuo Didrerto; la qual pena venga importa, ed efequita tante volte, quante perfevererà in un tal cativo propofito: protedando però,che per queda nottra foprafcritta difpofizione ftatutaria,circa tali Perfone adulteranti come fopra, non intendiamo levare alcuna cola alla Parte ingiuriata, di quanto, che ad effia in fuo favore, per legge Ovile, o Canonica, gli competitce, òcompetirà. Di quelli 3 che averanno conofciuto carnalmente qualche Vergine violentemente sforzata 3 e della pena che deve darli à quelli tali. Cap. 68. rNoltre datuimo, ed ordiniamo,che fe alcuno averà conofciuto cai nalmen1 te qualche Vergine violentemente sforzata 5 venga punito con pena capitale: e ciò fe non averà avuto la pace nel termine d’un mete dall ifteffa violata, e da tré de’fuoi più protiimi attinenti mafehi, maggiori di anni venticinque. mà Pavera ottenuta la pace nel fodetto termine, venga condannato in lue duecento di buona moneta, quali non potendo elfo pagare, retti nelle carceri ad arbitrio del Prencipe: E fe detta Donna non fara ergine, ne mai ita a, tr.à farà di buona fama, in tal cafo venga condannato m lire duecento, in cafo,che non avelie ottenuta la pace,mà fe queda 1 averà ottenuta,venga punito in lire cento, quali non potendo elio pagare, fi tenga nelle carceri ad arbitrio del Prencipe. Se poi eflaDonna non farà di buona fama,o conflati e per indie;, ò per voce e fama di aver avuto commerzio con qualche altro Uomo, in tal cafo debba condannarti il Delinquente in lire venticinque di buona moneta,e fe la Donna farà publica meretrice,venga punito quel tale lire m^mque.