Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/16

,ì FI 8 LIBRO li 1 nullo, fe non Tara fatta dal minore, con l’autorità del Curatore, da deputarli fpecialmente à quello. Finita la tutela, e doppo la terminatione di quella ogni volta che’l Tutore, ò ficurtà di lui, vorrà elfer liberato dalla tutela, ò ficurtà. Eccettuata però la Donna dotata dal padre, ò fratelli, overo da altri, che à ciò erano obligati: che à tale femina, benché minore di venticinque anni, è permeilo far fine,fenza le dette folennità, nella dote, e donatione prnpter rnptias, e per tal atto di vedere, ed. udire il conto deH’amminillratione, non polfano gli parenti, amici, ò vicini eletti, nè per la loro prefenza, nè del Giudice, pretendere cola alcuna, nè meno ricevere; e chi riceverà, debba pagare al Padrone il danaro quadruplicato rilpetto al ricevuto. Che fe à cafo il Curatore ricufarà conientire, ò interporre l’autorità; ò anco gli Attinenti fieffi faranno il medemo’, forfè per malitia, ò per moleftare il Tutore, ò quello, che di lui fu ficurtà, all’hora il Signor Podeflà, ò Giudice, fe per mezo d’huomini da bene le parerà, che’l Tutore habba fedelmente amminiftrato, ò che l’alienatione debba neceffaria niente farli, polfa sforzare tanto il Curatori, quanto gl’Attinenti, à dare faflenfo per l’alienatione, fine, e liberatone; levatigli pegni, ed intimati caftighi. Le cofe predette s’offervino, non oliando la dipofitione in contrario de jure Communi. Delle controverfie tra parenti infòrte da terminarli. Gap. 6. P Arimente determiniamo, & ordiniamo, che, fe per l’avenire nafcerà controverfia nella Città, e Diflretto di Trento trà Padre,e Figliuolo, Avo,e Nipote, & altri afcendenti, e defcendenti, trà collaterali in linea Paterna, ò Materna, fin alli fecondi cugini inclufivè, nj’Micet natos ex primis confobrìms, ò trà zio paterno, ò zia paterna, ò nipoti: overo trà zio materno, e zia materna, e nipoti: trà marito, e moglie: trà fuocero^, e genero, ò nuora: trà cognati, e cognate: morta anco la perfona,ch era fondamento de l’affinità, tanto di quelli, che fono,quanto di quelli,che fono flati, il che s’intenda fidamente nelle controverfie principiate nel tempo, nel quale viveva la perfona, che fìt radice dell’affinità: e fotto il mafchio fi comprenda anco la femina; Sia obligato il Podeflà, che farà prò tempore, sforzare detti litiganti, fiano di qual fi voglia conditione, e qualità, chiaveranno cominciata la lite, avanti il medemo realmente, e perfonalmente eleggere due communi Amici, quali fòmmariamente, e lenza figura di Giudizio, in qual fi voglia luogo, e tempo, feriato, e non fenato introdotto per utilità de gl’huomini, debbino in fpazio di tré mdi continui, dopo faccettato compromeffo, fotto pena di libre cinquanta di buona moneta per ogni Arbitratore,che contrafarà, da pagarli, e quella applicare alla Camera Epifcopale, fe non faranno fiati impediti da gufila, e legitima caufa, debbino, dico, conofcere, e terminare detta lite, e ^ontroverfia: aggiongendo nella fua definitione la pena contra la parte djfubidiente, nella qual pena s’intenda tante volte incorfi j quante contrafara alla feguita dichiaratione, la quale dourà efler rata, c ferma, e tutto cip, chè gli detti Eletti nella quefiione vertente haveranno definito, determinato, e fiatuito, fia tenuto, & obligato il Podeflà, & altro Officiale, lopra quelle cofe, che farà ricercato, con opportuni rimedii far elfegiure, e sforzare le parti alla perpetua oflèrvanza, & adempimento della cofa definita, non oliate appellatione, ò contradittione alcuna; come fe dalle 7 parti