Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/158

i50 libro terzo Del furto fatto al Padre, al Marito, & al Padrone, dal Figlio, dalla Moglie, e dal Servidore. Cap. 54. I Ncltre ftatuimo, ed ordiniamo, che venendo fatto qualche lieve furto da! Figliuolo al Padre, ò Madre, overo dal Nipote all’Avo, òZio, col quale vive in communione de’ beni, ò dalla Moglie al Marito, ò dal Servidore al Padrone, non vogliamo, chete tal furto è lieve, venga inquiritodal Podeftà,ò da altro Giudice contra le predette Perfone, ancorché ne folfe fatta inftanza da quelli, a’quali farà fatto limile furto, ma vengano puniti fecondo l’arbitrio de’Derobati: fe poi il furto farà grave, in tal cafo vogliamo, che contra le fopranominate Perfone, non li polla procedere, fenon à querela di quelli, a’ quali farà fatto il furto, e li Delinquenti vengano puniti ne’Beni, e nelle Perfone ad’ai bitrio del Signor Podeftà, ò altro Giudice, fecondo la gravezza del furto, e la qualità delle Perfone, fino alla pena di morte cxchfi^e: late iando però il libero arbitrio al Padre, alla Madre, al Marito, al Padrone, all’Avo, ò Zio, come fopra di perdonare un tal delitto, al Figlio, alla Moglie, al Servidore, ed al Nipote, fino alla publicazione della Sentenza, ed anco neU’atto ifteffo della publicazione, nel qual cafo vengano impunemente rilafciate le predette Perfone, Mà fe farà di già feguita la publicazione di ella Sentenza, non farà più lecito alti Derobati fodetti il farla mutare; dando in arbitrio del Podeftà, ò Giudice il conofcere fe da grave, ò lieve il furto,fecondo la qualità delie Perfone, e delle cofe, ò quantità di elfe fenza aver riguardo in tutti li predetti cali alla differenza del Sedo, ò della Patria podeftà; ia quale ftatuimo, che abbia luogo nelli Pronipoti, e non negli altri Difcendenti; commandando, che liTamigliari, e Servitori liberi, quali averanno commeffo qualche furtoa’ loro Padroni,à querela di quelli venghino puniti. Della pena contro chi falfificafle il Sigillo del Prencipe, ò del Commune della Città di Trento, ò di qualche altra riguardevole Perfori a. Gap. 55. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno averà falfificato, ò fatto fallilicareil Sigillo del noftro Prencipe, gli fia recifa la mano delira, e venga condannato in Raineficinquanta, e perpetuamente bandito: fe poi averà falfificato il Sigillo, ò fegno di altro Miniftro di eftb Prencipe, ò del Commune di Trento, òdi qualche altra riguardevole Perfona, òdi Univerfità, Collegio, ò di Communità, venga condannato nelle medefime pene di fopra, à riferva della pena pecuniaria,la quale s’intenda riftretta alla fumma de Rainefi venticinque d’applicarfi tanto quella, quanto l’altra fopraferitta pecuniaria,alla Camera Fifcale. Della pena contro chi falfificaflè Scritture elìcenti nell’Archivio della Città. Cap. 56. TNoltre ftatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno in avvenire falfificafte, ò faceftefalfificare qualche Scrittura Publica, ò Privata efiftente nell’Archivio pnblico della Città di Trento, overo in Camera, ò in altro luogo publico, ove fi tengono i Libri del Commune, le Condanne, li Bandi, ò,altre Scritture di elfo Commune, venga condannato nell’amputazione della mapo delira, ed in Rainefi venticinque, d’applicarfi al Fifco, e nientedimeno fia tenuto il Delinquente rifarcire il danno al Dannifìcato. Della